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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 505

Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-2-1998 al: 7-10-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 99 e 100, recante delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ripartizione dei volontari in ferma breve
1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:
a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.
Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;
b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;
c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 99 e 100, è il seguente:
"99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti".
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.