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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 505

Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-2-1998
al: 7-10-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ed  in particolare
l'articolo  1,  commi  99  e  100,  recante  delega  al  Governo  per
l'armonizzazione  del  trattamento  giuridico  del personale militare
volontario  in  ferma  breve al terzo anno di ferma a quello previsto
per il personale militare in servizio permanente effettivo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Considerato  che  in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non
ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle
competenti  commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve
applicarsi  quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
  Considerato  che  le competenti commissioni parlamentari permanenti
non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o
indicati  e  che,  pertanto,  il  Governo  ha  facolta' ugualmente di
esercitare  la  delega  conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui
scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Ripartizione dei volontari in ferma breve

  1.  Il  personale  volontario in ferma breve delle Forze armate, in
ragione  della  professionalita'  acquisita  e dei crescenti oneri di
impiego  operativo  connessi  con  l'anzianita'  di servizio, nonche'
della  validita',  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di leva,
del  servizio  prestato,  ai  sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  e della durata prevista dalle norme in vigore per la
ferma di leva obbligatoria, viene cosi' ripartito:
    a)  volontari  in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.
Sono  equiparati,  ai  fini  dell'impiego, ai militari in servizio di
leva  obbligatorio  e  sono  impiegati  prevalentemente  in attivita'
addestrative e di istruzione;
    b)  volontari  in  ferma breve con oltre dieci mesi e non piu' di
ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attivita' sia operative
che addestrative e di istruzione;
    c)  volontari  in  ferma  breve  con  oltre  ventiquattro mesi di
servizio.  Dovranno  essere  prioritariamente impiegati, in relazione
all'esperienza  acquisita  ed  alla stregua dei volontari in servizio
permanente, in attivita' operative, anche di particolare intensita' o
che  possano  comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei
di personale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10,  commi 2  e 3,  delle disposizioni
          sulla promulgazione delle   leggi,   sull'emanazione    dei
          decreti    del    Presidente    della  Repubblica  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato    con  D.P.R.   28 dicembre   1985, n.  1092, al
          solo fine  di facilitare  la lettura   delle   disposizioni
          di    legge    alle quali   e' operato il   rinvio. Restano
          invariati  il valore e  l'efficacia degli atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  La  legge  23  dicembre    1996,  n.   662,   recante:
          "Misure   di razionalizzazione  della  finanza   pubblica",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  28 dicembre 1996,
          n.   303, supplemento ordinario.   Il  testo  dell'art.  1,
          commi 99 e 100, e' il seguente:
            "99.  Il  Governo e' altresi'  delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente    legge,  uno    o piu' decreti legislativi   per
          apportare   le necessarie    modificazioni  alla  normativa
          relativa    alla  posizione  di  ausiliaria   del  restante
          personale  delle  Forze    armate,  compresa   l'Arma   dei
          carabinieri  ed il Corpo della guardia di finanza,  secondo
          i criteri indicati nel comma 97,  lettera g),  nonche'  per
          apportare  alla   vigente normativa   le modifiche    e  le
          integrazioni  necessarie    al  fine    di armonizzare   il
          trattamento  giuridico del  personale  militare  volontario
          in   ferma breve   al terzo   anno di    ferma  a    quello
          previsto  per il  personale militare in servizio permanente
          effettivo.
            100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  e al   Senato della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  ai
          commi  97  e  99,  al fine dell'espressione del  parere  da
          parte     delle   competenti    Commissioni    parlamentari
          permanenti".
           Nota all'art. 1:
            - Il D.Lgs. 12 maggio  1995, n. 196, recante: "Attuazione
          dell'art.    3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
          di  riordino  dei  ruoli,  modifica    alle    norme     di
          reclutamento,   stato   ed  avanzamento  del personale  non
          direttivo delle   Forze   armate"   e'  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  maggio  1995,  n. 122, supplemento
          ordinario.