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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 443

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal:  7-1-1998 al: 31-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso
1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972.
2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.
3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 137, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) - b) (omissis);
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale".


Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni:
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili,
nonché di beni e servizi per studi e ricerche:
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione dell'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art, 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio,ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
(Abrogato).
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".