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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 443

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal: 7-1-1998
al: 31-12-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento
concernente la previsione, in presenza di  provvedimento  di  diniego
del  rimborso  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  con  contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica  successiva  alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
      Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso 
 
  1. L'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  a  seguito
dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta  la  non  spettanza
per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo  30  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla
notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del
credito spettante. Il relativo  credito  e'  portato  in  detrazione,
successivamente  alla  notificazione,   in   sede   di   liquidazione
periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel
registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972. 
  2.  La  procedura  prevista  dal  comma  1  si  applica  anche   ai
provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti  non
riportati nella dichiarazione annuale. 
  3. In caso di proposizione di ricorso  da  parte  del  contribuente
avverso il provvedimento di diniego di  rimborso  con  riconoscimento
del credito, gli effetti del  provvedimento  impugnato  sono  sospesi
fino alla definizione della controversia. Il credito  e'  portato  in
detrazione  nella  liquidazione  periodica  o   nella   dichiarazione
annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento
concernente la previsione, in presenza di  provvedimento  di  diniego
del  rimborso  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  con  contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica  successiva  alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
      Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso 
 
  1. L'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  a  seguito
dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta  la  non  spettanza
per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo  30  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla
notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del
credito spettante. Il relativo  credito  e'  portato  in  detrazione,
successivamente  alla  notificazione,   in   sede   di   liquidazione
periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel
registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972. 
  2.  La  procedura  prevista  dal  comma  1  si  applica  anche   ai
provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti  non
riportati nella dichiarazione annuale. 
  3. In caso di proposizione di ricorso  da  parte  del  contribuente
avverso il provvedimento di diniego di  rimborso  con  riconoscimento
del credito, gli effetti del  provvedimento  impugnato  sono  sospesi
fino alla definizione della controversia. Il credito  e'  portato  in
detrazione  nella  liquidazione  periodica  o   nella   dichiarazione
annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.