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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 435

Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal: 3-1-1998
al: 30-6-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  recante  delega al Governo per l'emanazione di uno o
piu'  decreti  legislativi  concernenti  l'abrogazione della tassa su
taluni  contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati
in mercati regolamentati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
  Visto  l'articolo  3,  comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259,
che  ha  fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle
deleghe  legislative  stabilite  dal citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa
  1.  La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli
o  valori,  allegata  alla  legge  10  novembre  1954,  n. 1079, come
sostituita,  da  ultimo,  per  effetto  dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, e' sostituita
dalla seguente:
                "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
                 DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI
                                                 Per ogni L. 100.000
                                                     o frazione
                                                   di L. 100.000

a) Conclusi direttamente tra i
   contraenti o con l'intervento di
   soggetti diversi da quelli di cui
   alla lettera c):
    1) azioni, quote e partecipazioni
               in societa' di ogni tipo . . . . . 140
    2) valori in moneta o verghe . . . .. 100
    3) titoli di Stato o garantiti,
                obbligazioni . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi tra privati e soggetti
   di cui alla lettera c), ovvero
   tra privati con l'intervento dei
   predetti soggetti:
    1) azioni, quote e partecipazioni
                in societa' di ogni tipo . . . . . 50
    2) valori in moneta o verghe . . . .. 90
    3) titoli di Stato o garantiti,
                obbligazioni . . . . . . . . . . . 9
c) Conclusi tra banche o soggetti
   abilitati all'esercizio
   professionale nei confronti del
   pubblico dei servizi di investimento
   di cui al decreto legislativo 23
   luglio 1996, n. 415 o agenti di
   cambio:
    1) azioni, quote e partecipazioni
                in societa' di ogni tipo . . . . . 12
    2) valori in moneta o verghe . . . .. 40
    3) titoli di Stato o garantiti,
               obbligazioni . . . . . . . . . . . 9".
  2.  Sono  esenti  dalla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3278,  i  contratti  aventi  a  oggetto  titoli,  quote  e
partecipazioni   in  societa'  di  ogni  tipo  conclusi  nei  mercati
regolamentati.  L'esenzione  di  cui al periodo precedente si applica
anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella
delle  tasse  per  contratti  di  trasferimento  di  titoli o valori,
allegata  alla  legge  10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal
comma  1,  e i soggetti per conto dei quali il contratto e' concluso,
nonche'  ai  trasferimenti  tra i soggetti anzidetti e i soggetti che
svolgono  le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo
52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
  3.  Sono  esenti  dalla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3278,  i  contratti  aventi  a  oggetto  titoli,  quote  e
partecipazioni  in  societa'  di  ogni tipo, ammessi a quotazione nei
mercati  regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a
condizione che essi siano stipulati:
    a)  tra  banche  o soggetti abilitati all'esercizio professionale
nei  confronti  del  pubblico  dei  servizi di investimento di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;
    b)  tra  intermediari  di  cui  alla  lettera  a),  da un lato, e
soggetti non residenti, dall'altro;
    c)  tra  i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a),
da  un  lato,  e  organismi di investimento collettivo del risparmio,
dall'altro.
  4.  Sono  altresi'  esenti  dalla  tassa di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3278:
    a)  i  contratti  relativi alle operazioni di offerta pubblica di
vendita   finalizzate   all'ammissione   a   quotazione   in  mercati
regolamentati  o aventi a oggetto strumenti finanziari gia' ammessi a
quotazione in mercati regolamentati;
    b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in
societa'   di  ogni  tipo,  non  ammessi  a  quotazione  nei  mercati
regolamentati  conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui
alla   lettera   c)  della  tabella  delle  tasse  per  contratti  di
trasferimento  di  titoli  o  valori, allegata alla legge 10 novembre
1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;
    c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;
    d)  i  contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e
verghe;
    e)  i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro
contratto che persegua la medesima finalita' economica.
  5.  Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti
che  configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione
a  termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della
medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo
nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta,
e'   corrisposta  mediante  l'uso  di  due  corrispondenti  foglietti
bollati,  da  redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari
alla  meta'  della  tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono
annotati la natura e gli estremi dell'operazione.
  6.   L'emissione   del  foglietto  bollato  e'  facoltativa  quando
l'obbligo  per  la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3278,  e'  stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione
coattiva  di  cui  all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272,
come  sostituito  dall'articolo  12 del regio decreto-legge 30 giugno
1932,  n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della
liquidazione  delle  insolvenze  di  cui  al  regio  decreto-legge 20
dicembre  1932,  n.  1607,  convertito dalla legge 20 aprile 1933, n.
504,  e  del  decreto  del  Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia 27 dicembre 1932, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal
decreto  del  Ministro  del  tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della
tassa  puo'  essere documentato con un estratto del registro previsto
per  il  pagamento  in  modo virtuale o con una copia autentica della
ricevuta  di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del
contratto   puo'   risultare   da   altro   documento   in  relazione
all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con
la controparte.
  7. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare
gli  intermediari  non  residenti operanti nel territorio dello Stato
senza  una  stabile  organizzazione  a corrispondere la tassa in modo
virtuale,  con  le  modalita'  da  stabilire con decreto dello stesso
Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
  8.  Per  gli  atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla
tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma
l'esenzione   dall'imposta   di   bollo   e   di   registro  prevista
dall'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
  9.  La  misura  della  tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i
contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e
c),   numero   3),   della  tabella  delle  tasse  per  contratti  di
trasferimento  di  titoli  o  valori, allegata alla legge 10 novembre
1954,  n.  1079,  come  sostituita  dal comma 1, non puo' superare L.
1.800.000.
  10.  Ai  fini dell'applicazione dalla tassa di cui al regio decreto
30  dicembre  1923,  n.  3278,  i  contratti  conclusi  tra  soggetti
residenti  e  soggetti  non  residenti  si  considerano  in ogni caso
perfezionati  nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove
non  autorizzato  al  pagamento  della  tassa  in modo virtuale, puo'
corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto
corrente  postale  nel termine di trenta giorni dalla conclusione del
contratto.
  11.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono stabilite, per l'anno 1998, le modalita'
dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o
valori  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, dovuta dai
soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale.
  12. Sono abrogati:
    a)  il  terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1
della  legge  delle  tasse sui contratti di borsa approvata con regio
decreto  30  dicembre  1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1
del   decreto-legge  17  settembre  1992,  n.  378,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;
    b)   l'articolo  3  del  decreto-legge  8  gennaio  1996,  n.  6,
convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
    c)  il  comma  1  -bis dell'articolo 10 del decretolegge 14 marzo
1988,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988,  n.  154,  come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre  1991,  n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66;
    d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
8  gennaio  1996,  n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1996, n. 110;
    e)  il  comma  1  -bis dell'articolo 6 del decretolegge 10 giugno
1994,  n.  357,  convertito,  con modificazioni, nella legge 8 agosto
1994, n. 489.
  13.  Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti
stipulati a partire dal l gennaio 1998.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 novembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'eserzio   della funzione    legislativa  e
          stabilisce  che    essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Si riporta  il testo  vigente dei   commi 13   e  162,
          lettera  h),  dell'art.  3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, recante: "Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica":
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge  nella    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal Presidente del  Senato del la
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi.
            14-161 (Omissis).
            162. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi  concernenti  il  riordino
          delle   imposte   personali   sul reddito,   al  fine    di
          favorire    la capitalizzazione   delle imprese   e tenendo
          conto   delle  esigenze   di  efficienza,     rafforzamento
          e  razionalizzazione    dell'apparato    produttivo,    con
          l'osservanza  dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-g) (omissis);
            h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa  aventi
          ad  oggetto  valori    mobiliari     quotati   in   mercati
          regolamentati    e   conclusi nell'ambito    dei    mercati
          medesimi,  con    possibilita'    di    apportare misure di
          coordinamento  con le altre disposizioni  del regio decreto
          30 dicembre   1923, n.   3278, e    con  il    decreto  del
          Presidente  della Repubblica   26  ottobre  1972,  n.  642,
          anche  al  fine  di  evitare disparita' di trattamento".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    3  della  legge  31
          luglio  1997, n.   259, di  conversione, con modificazioni,
          del   decreto-legge 27  giugno  1997,  n.    185,  recante:
          "Differimento    del termine per  il versamento dei tributi
          relativi alle dichiarazioni di successione":
            "Art. 3. -   1. All'art. 3, comma 16,  della    legge  23
          dicembre  1996,  n. 662, e' aggiunto, in fine,  il seguente
          periodo: ''Nel computo dei termini previsti  dai commi 14 e
          15 del presente articolo    non  viene  considerato      il
          periodo     di     sospensione     estiva     dei    lavori
          parlamentari''.    Conseguentemente     i     termini   per
          l'esercizio   delle deleghe legislative  stabilite all'art.
          3  della citata legge  n. 662 del   1996 sono   fissati  al
          30  novembre    1997,  fermo   restando quanto disposto dal
          comma 133 del medesimo art. 3".
           Note all'art. 1:
            - La  legge 10 novembre 1954,  n. 1079,  reca:  "Modifica
          alle tasse sui contratti di borsa".
            -  Il R.D.  30 dicembre  1923, n.  3278, reca:
            "Approvazione   della legge delle tasse sui contratti di
              borsa".
            -  Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 52,
          del D.Lgs.   23   luglio    1996,    n.    415,    recante:
          "Recepimento  della  direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993
          relativa  ai servizi di investimento nel settore dei valori
          mobiliari e   della direttiva 93/6/CEE del  15  marzo  1993
          relativa   all'adeguatezza    patrimoniale   delle  imprese
          di investimento e  degli  enti  creditizi":  "3.  La  Banca
          d'Italia,  d'intesa  con   la Consob,   puo' disporre   con
          regolamento  che la  liquidazione delle  operazioni  aventi
          ad   oggetto  strumenti finanziari  derivati ammessi   alle
          negoziazioni    nei    mercati   regolamentati      avvenga
          esclusivamente    per    il   tramite   di una   cassa   di
          compensazione   e garanzia   avente   il      compito    di
          garantire    il    buon     fine   e   la compensazione dei
          contratti stipulati".
            - Si  riporta il testo  vigente dell'art.  44 della legge
          20  marzo   1913,   n.   272,   recante:      "Approvazione
          dell'ordinamento  delle borse di commercio,  dell'esercizio
          della  mediazione   e   delle    tasse   sui  contratti  di
          borsa":
            "Art.  44.    -  Per  i    soli  contratti  conclusi  con
          l'intervento degli agenti di  cambio o tra   essi ed  altre
          persone,   quando   la     tassa  sia  stata    debitamente
          soddisfatta,   se   una delle    parti    non  esegue    il
          contratto  nel   tempo stabilito, l'altra,  entro il quarto
          giorno  non  festivo  successivo     alla  scadenza,   puo'
          richiedere    al  Comitato  degli  agenti  di    cambio  la
          liquidazione  coattiva    delle  operazioni,   purche'   il
          contratto    porti la   firma  della  parte inadempiente  e
          risulti stipulato con regolare foglietto bollato.
            Il  comitato  procede  alla liquidazione   eseguendo   le
          necessarie  operazioni  di  compra  e  vendita, e  rilascia
          successivamente,  su richiesta della parte interessata,  un
          certificato   per   il   credito   che   risulta      dalla
          liquidazione, inclusivo   delle   spese   e  dei    diritti
          dovuti al comitato.
            Ove   il  contraente inadempiente  non  abbia  consegnato
          o   spedito  all'agente  di  cambio    per  un  determinato
          contratto  o per   tutti o per alcuni dei contratti oggetto
          del  conto di liquidazione, la parte dei foglietti  bollati
          da  conservarsi    dall'agente  di  cambio, il comitato, in
          seguito a  presentazione delle lettere  o  dei  telegrammi,
          se  ve  ne  sono,  e  previa  esibizione dei   registri del
          richiedente, invitera'  il  contraente    moroso,  mediante
          lettera    raccomandata    con  ricevuta    di  ritorno,  a
          restituire muniti di firma i foglietti mancanti.
            Nel   caso che   il   contraente moroso   non    aderisca
          all'invito   nel termine  di  quattro giorni  successivi  a
          quello della   data    della  lettera  d'invito,    se  nel
          distretto   postale, e  di sei se  fuori del distretto,  il
          comitato     procedera'   ugualmente   alla    liquidazione
          coattiva  delle  operazioni ed  al conseguente rilascio del
          certificato di credito   nei modi previsti    dal  presente
          articolo,  salvo    che,  nei  termini  sopra  indicati, il
          contraente  al quale e' fatta la richiesta abbia notificato
          una opposizione, con citazione    nelle  forme  legali,  al
          contraente  che  ha fatto   denunzia, notificandone in pari
          tempo per notizia un esemplare al comitato.
            In   tal caso   il denunziante   avra' diritto    di  far
          procedere    alla    liquidazione   sotto      la   propria
          responsabilita' a   mezzo del  comitato,  il    quale    lo
          informera'    dei    risultati,   senza   il  rilascio  del
          certificato   di  credito.    Ove   l'opposizione     venga
          riconosciuta  infondata dal   magistrato, egli  avra' anche
          diritto    al  risarcimento  dei  danni  ed  interessi   da
          liquidarsi giudizialmente.
            Per   i contratti  di  cui  al primo  comma  del presente
          articolo, qualora la liquidazione sia stata gia' effettuata
          consensualmente, la parte creditrice,    nel  termine    di
          giorni  trenta  dalla liquidazione, potra' chiedere  che il
          comitato degli agenti  di cambio  accerti il saldo dovuto e
          ne rilasci il relativo certificato di credito.
            Alle  liquidazioni     dei  contratti   contemplati   dal
          presente   articolo   non   si  applicano  le  disposizioni
          contenute  negli  articoli  67,  68  e  69  del  codice  di
          commercio".
            -  Il    R.D.L. 20 dicembre 1932,  n. 1607, convertito in
          legge  dalla  legge  20  aprile   1933,   n.   504,   reca:
          "Disposizioni  per la tutela delle negoziazioni di titoli e
          valute".
            -  Si riporta   il   testo   vigente del   decreto    del
          Ministro    delle  finanze  di  concerto con il Ministro di
          grazia e giustizia 27 dicembre  1932  recante:  "Norme  per
          l'applicazione    del  R.D.L.  20  dicembre  1932, n. 1607,
          recante la tutela delle negoziazioni di titoli e valute".
            "Art. 1. - L'albo di cui al n. 2 dell'art. 1  del  R.D.L.
          20  dicembre  1932,  n.  1607, e' istituito presso la Banca
          d'Italia, sedi di Ancona, Bari,  Bologna, Firenze,  Genova,
          Livorno,  Milano, Napoli,  Palermo, Roma, Torino,  Trieste,
          Venezia.
            Possono    richiedere la   iscrizione in  detto albo  gli
          Istituti   di credito, anche   se in  forma    cooperativa,
          costituiti  ed  operanti nel Regno, purche' provvisti di un
          capitale versato non inferiore a venti milioni di lire,  le
          Casse  di risparmio e i Monti  di pieta' di prima categoria
          aventi un patrimonio non  inferiore a dieci milioni di lire
          e gli  Enti finanziari, costituiti  ed operanti nel  Regno,
          aventi  un capitale versato non inferiore a  trenta milioni
          di lire, che abbiano esercitato   da   almeno    un    anno
          attivita'   finanziaria   diretta  ed indipendente da altri
          enti.
             Gli Enti di diritto pubblico sono iscritti di ufficio.
            Art. 2.  - La iscrizione  nell'albo e   la  cancellazione
          da  esso e' riservata al Governatore della Banca d'Italia.
            La    domanda  di    iscrizione   viene presentata   alla
          competente    sede  della  Banca  stessa,    che,  dopo  la
          necessaria    istruttoria,  esprime  il  proprio  parere in
          merito.
            L'iscrizione   e'   valevole   per  un    anno  solare  e
          puo'  essere rinnovata.
            Tanto per l'iscrizione  che per il rinnovo e' dovuto   un
          diritto  di  segreteria  che  non  potra'  superare le lire
          2.000.     Ogni  eventuale  contestazione    in  ordine  ai
          provvedimenti  di cui al presente articolo  sara'  risolta,
          insindacabilmente, dal Ministro per le finanze.
            Art. 3.  - Non possono  ottenere l'iscrizione  nell'albo,
          o   se gia' iscritti ne  sono cancellati,  gli istituti, le
          societa' e   gli enti falliti o  che    abbiano  presentato
          domanda   di      concordato   preventivo  o  che  figurano
          nell'elenco dei protesti.
            Art. 4.  - Ai  sensi e per  gli effetti dell'art.  1  del
          R.D.L.  20  dicembre  1932,    n.  1607,  saranno  adottati
          speciali foglietti bollati dei quali non  potranno fare uso
          che gli istituti,  le societa' e gli enti di cui all'art. 1
          del  presente decreto per i  contratti  conclusi  nei  loro
          rispettivi uffici.
            Sono  cancellati    dall'albo  di  cui    all'art.  1 del
          presente decreto gli  istituti, le  societa'  e   gli  enti
          che  contravvengono a  tale disposizione.
            Art.  5.  -  La  Banca    d'Italia, trasmette ai comitati
          direttivi degli agenti di cambio  l'elenco degli  operatori
          iscritti    nell'albo  di  cui  all'art. 1, n. 2, del regio
          decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607,  e  le  successive
          variazioni".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.    601,  recante:  "Disciplina   delle
          agevolazioni tributarie":
            "Art. 34 (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra di
          ogni  tipo  e    denominazione e   le   relative indennita'
          accessorie,  gli     assegni  connessi   alle      pensioni
          privilegiate   ordinarie,   le     pensioni  connesse  alle
          decorazioni   dell'ordine    militare    d'Italia    e    i
          soprassoldi  connessi  alle   medaglie al   valore militare
          sono    esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle   persone
          fisiche.
            La  pensione reversibile, la  tredicesima mensilita' e le
          indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi  civili
          ai sensi della legge 27 maggio  1970, n. 382,  sono  esenti
          dall'imposta sul  reddito delle persone fisiche.
            I  sussidi  corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  enti
          pubblici a titolo assistenziale  sono esenti   dall'imposta
          sul    reddito  delle   persone fisiche   e    dall'imposta
          locale  sui  redditi   nei  confronti  dei percipienti.
            Per gli atti  indicati  nell'art.  16    della  legge  29
          ottobre  1961,  n.    1216,  e  nell'art. 36 della legge 24
          dicembre 1969, n. 900, le imposte  di    bollo      e    di
          registro    sono      comprese    nelle     imposte   sulle
          assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre  1961,  n.
          1216.
            Per  gli    atti indicati   nell'art. 7, ultimo   comma e
          nell'art. 12, primo  comma,  del R.D.  30  dicembre   1923,
          n.  3278,    e    successive modificazioni, le   imposte di
          bollo e  registro sono  comprese nelle tasse sui  contratti
          di borsa.
            I  capitali  percepiti  in caso di morte in dipendenza di
          contratti  di  assicurazione  sulla     vita  sono   esenti
          dall'imposta      sul   reddito  delle  persone  fisiche  e
          dall'imposta locale sui redditi".
            - I periodi  terzo e quarto del terzo comma  dell'art.  1
          del  citato  R.D. n.   3278 del 30  dicembre 1923, abrogati
          dal   presente articolo,  stabilivano  l'esenzione    dalla
          tassa    sui contratti   di borsa  per le transazioni fatte
          con non residenti,  nonche' per le   negoziazioni e  per  i
          trasferimenti  dei  contratti    trattati  nel  mercato dei
          contratti uniformi a  termine relativi a titoli  di  Stato,
          di  cui   all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991,
          n. 1.
            - Il testo dell'art. 3 del D.L.   8 gennaio 1996,  n.  6,
          abrogato dal presente articolo, stabiliva:
            "Art.   3 (Trattamento  tributario di  talune transazioni
          in  titoli  ammessi  alla     trattazione  sul      mercato
          telematico).  -  1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo
          comma,  terzo periodo, del testo di legge delle tasse   sui
          contratti  di    borsa,  approvato  con  regio   decreto 30
          dicembre 1923, n. 3278, come  sostituito  dall'art.  1  del
          decreto-legge  17  settembre  1992, n. 378, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si
          applica alle transazioni riguardanti  titoli  ammessi  alla
          trattazione  sul    mercato  telematico dei titoli di Stato
          poste  in essere al di   fuori del  predetto  mercato    da
          soggetti  residenti con soggetti  non residenti aderenti al
          mercato stesso. Ai fini  dell'applicazione    della  tassa,
          tali transazioni  si considerano in ogni  caso perfezionate
          nel    territorio dello Stato e  il soggetto residente, ove
          non autorizzato al   pagamento  in  modo    virtuale,  puo'
          corrispondere  la    tassa  anche    mediante versamento in
          conto corrente postale nel termine di trenta giorni".
            - Il testo del comma 1-bis dell'art.    10  del  D.L.  14
          marzo  1988,  n.    70,  abrogato  dal   presente articolo,
          recava: "1-bis.  Per i contratti pronti contro  termine  la
          tassa  e' corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti
          foglietti    bollati,     da   redigersi   contestualmente,
          ciascuno  per un  importo pari  alla   meta' della    tassa
          dovuta.   Sui relativi  foglietti  bollati e'  annotata  la
          natura e   gli    estremi  dell'operazione.  Per  contratti
          ''pronti contro termine'' si intendono quei  contratti  che
          configurano     una  operazione    a    pronti    ed    una
          contrapposta operazione  a termine, posti  in essere  sotto
          la  stessa  data, nei confronti della medesima controparte,
          sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale".
            - Il  testo del terzo  periodo del comma 2   dell'art.  7
          del  D.L. 8 gennaio  1996,  n.  6,  abrogato  dal  presente
          articolo,     stabiliva  l'esenzione    dalla  tassa    sui
          contratti di  borsa   dei contratti   di  finanziamento  in
          valori mobiliari.
            -  Il  testo  del  comma  1-bis dell'art.   6 del D.L. 10
          giugno 1994, n.   357, abrogato  dal  presente    articolo,
          recava:   "1-bis.  L'emissione  del  foglietto  bollato  e'
          facoltativa  qualora all'obbligo per la relativa tassa  per
          i  contratti di trasferimento di titoli e  valori di cui al
          regio  decreto  30  dicembre  1923,   n. 3278, e successive
          modificazioni, si sia assolto in modo   virtuale.  Ai  fini
          della  liquidazione coattiva di cui all'art. 44 della legge
          20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'art.    12  del
          R.D.L.  30  giugno 1932,  n. 815,  convertito dalla legge 5
          gennaio 1933, n. 118,   il  pagamento  della  tassa    puo'
          essere  documentato  con  un estratto del registro previsto
          per il  pagamento  in  modo  virtuale  o  con  una    copia
          autentica   della  ricevuta  di  versamento  della    tassa
          stessa,  mentre    la  conclusione   del   contratto   puo'
          risultare    da   altro   documento   in   relazione   alla
          esecuzione    del  contratto  stesso  o  da  corrispondenza
          scambiata con la controparte".