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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal:  1-4-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:


TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)



Per ogni
100.000
o frazione
di L. 100.000 ---

a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui
alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in società di
ogni tipo 140

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 100

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16

b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
o con l'intervento di agenti di cambio o banche
iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20
dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa
o società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società di
ogni tipo 50

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 90

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di
intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni
tipo 12

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 40

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
----------------
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.


1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti 'pronti contro terminé si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.
2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
.
3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società.
Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1".
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.