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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 (in G.U. 17/11/1992, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1998)
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Testo in vigore dal:  18-11-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
(( numeri 1) e 2))
), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:
TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni 100.000
o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti
o con l'intervento di soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e
privati, o con l'intervento di agenti di
cambio o banche iscritte all'albo di cui
al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa o
società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società
di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito
in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.



(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L.
1.800.000.".