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LEGGE 13 novembre 1997, n. 395

Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 29-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  29-11-1997 al: 10-1-2000
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica".