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LEGGE 13 novembre 1997, n. 395

Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 29-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal: 29-11-1997
al: 10-1-2000
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo  unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, e'
aggiunto il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti  presso  il  proprio Archivio storico, secondo le determinazioni
assunte  dal  Presidente  della  Repubblica,  con proprio decreto, su
proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
  2.  Con  lo  stesso  decreto  di  cui  al comma 1 sono stabilite le
modalita'  di  consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica".