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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297

Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 27-9-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 50 della legge 22  febbraio 1994, n. 146, il quale
prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989,  n. 86,  il Governo  emana, con  uno o  piu' regolamenti,
norme intese  a rivedere e  riordinare la materia della  produzione e
commercializzazione dei  prodotti alimentari conservati e  non, anche
se disciplinata con legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  1576/89, del Consiglio del 29 maggio
1989, che  stabilisce le  regole generali relative  alla definizione,
alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  5 del regolamento (CEE) n.
1576/89,  gli   Stati  membri   possono  applicare   norme  nazionali
specifiche di produzione, di  circolazione interna, di designazione e
di  presentazione   dei  prodotti   ottenuti  nel   loro  territorio,
sempreche' siano compatibili con il diritto comunitario;
  Vista   la  legge   7  dicembre   1951,  n.   1559,  e   successive
modificazioni,  relativa  alla  disciplina  della  produzione  e  del
commercio delle acquaviti;
  Visto l'articolo  28 del  decreto legislativo  26 ottobre  1995, n,
504,  recante il  testo unico  delle imposte  sulla produzione  e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
  Ritenuta la necessita' di riordinare la disciplina della produzione
e della commercializzazione di  alcune bevande spiritose ottenute nel
territorio  nazionale, con  particolare  riferimento alle  acquaviti,
alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;
  Vista  la   comunicazione  alla  commissione   dell'Unione  europea
effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto con  i Ministri delle  finanze, per le politiche  agricole e
della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1. Ai fini del presente  regolamento, si intende per "acquavite" la
bevanda  spiritosa  ottenuta  dalla distillazione  di  fermentati  di
sostanze zuccherine o saccarificate, in  modo che la bevanda mantenga
i principi aromatici delle sostanze fermentate.
  2.  Ferme restando  le  norme contenute  nel  regolamento (CEE)  n.
1576/89 del Consiglio del 29  maggio 1989, relative alla definizione,
designazione  e  alla  presentazione   delle  bevande  spiritose,  la
produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate
dal presente regolamento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,   commi 2 e 3,  del testo unico
          approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985,   n 1092,  al  solo
          fine  di  facilitare  la    lettura delle disposizioni   di
          legge alle   quali   e'   operato  il    rinvio.    Restano
          invariati    il   valore   e     l'efficacia   degli   atti
          legislativi  qui trasmessi.
           Note alle premesse:
            - L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n.  146  e'  il
          seguente:
            "Art.  50.  -  1.  Il  Governo    emana,  con  uno o piu'
          regolamenti, norme intese  a  rivedere  e   riordinare   la
          materia    della    produzione    e commercializzazione dei
          prodotti  alimentari  conservati   e      non,   anche   se
          disciplinata con legge.
            2. I regolamenti  di cui al comma 1 sono  adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5, della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
            3.    La     disciplina     della       produzione      e
          commercializzazione    dei prodotti alimentari conservati o
          trasformati:
            a) si conforma ai principi  e    alle  norme  di  diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione delle merci, tenuto  conto  dell'art.  36  del
          trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
            b)   tutela     gli  interessi    relativi  alla  salute,
          all'ambiente,  alla  protezione  del  consumatore  e   alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla sanita' degli animali  e dei
          vegetali,   nel rispetto dei    principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
            4.  In  applicazione di quanto   stabilito al comma 1, le
          disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale  di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate o sostituite in attuazione della norma  generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
            5.  I  regolamenti di  cui al  comma 1  possono demandare
          a decreti ministeriali, da adottare  ai sensi dell'art. 17,
          commi 3   e 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
          emanazione di regole tecniche".
            -  L'art.  5  del  regolamento  (CEE)  n.  1576/89  e' il
          seguente:
            "Art. 5. - 1. Fatte   salve le disposizioni  adottate  in
          applicazione  dell'art.  6,    le  denominazioni    di  cui
          all'art.  1, paragrafo   4 sono riservate   alle    bevande
          spiritose    ivi   definite,   tenuto conto   dei requisiti
          previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12.
            Tali  denominazioni  devono   essere    utilizzate    per
          designare  i prodotti in causa.
            Per  le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti
          prescritti per i  prodotti definiti all'art.  1,  paragrafo
          4  non    possono  essere  utilizzate  le denominazioni ivi
          precisate.
            Queste   bevande   devono   essere   denominate  "bevande
          spiritose".
            2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono  essere
          completate  con  indicazioni geografiche diverse da  quelle
          di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore  non
          sia indotto in errore.
            3.    a)    Le    denominazioni    geografiche   elencate
          nell'allegato  II possono   sostituire   le   denominazioni
          di      cui   al   paragrafo   1   o completarle   formando
          denominazioni  composte.  Tali  denominazioni, composte   o
          non,   possono   essere   eventualmente    accompagnate  da
          indicazioni complementari  a condizione   che esse    siano
          disciplinate dallo Stato membro di produzione.
            In     deroga  al   primo  comma,   l'indicazione  marque
          nationale luxembourgeoise  sostituisce  la    denominazione
          geografica    e    puo'  completare  le denominazioni delle
          acquaviti  elaborate  nel  Granducato  di  Lussemburgo  che
          figurano nell'allegato II.
            b)    Queste denominazioni   geografiche sono   riservate
          alle  bevande spiritose  per  cui la  fase  di   produzione
          durante la  quale  esse acquistano il  loro carattere  e le
          loro    qualita'  definitive    si  sia  svolta  nella zona
          geografica in causa.
            c) Gli Stati membri  possono  applicare  norme  nazionali
          specifiche  di  produzione,    di  circolazione    interna,
          di    designazione   e    di presentazione  dei    prodotti
          ottenuti      nel   loro      territorio  sempreche'  siano
          compatibili   con     il   diritto      comunitario.    Nel
          contesto  dell'attuazione  di una politica  della qualita',
          queste norme possono limitare la  produzione  di  una  zona
          geografica  determinata  ai prodotti di qualita' conformi a
          tali norme specifiche".
            - L'art. 28 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,  prevede,
          per  quanto  riguarda  i    depositi  fiscali   di alcole e
          bevande alcoliche,  che il regime del deposito  fiscale  e'
          consentito per i seguenti impianti:
            a) stabilimenti di produzione;
            b)  opifici  di  rettificazione  e di  trasformazione  di
          prodotti soggetti ad accisa;
            c)    opifici di   condizionamento dei  prodotti alcolici
          soggetti ad accisa;
            d) depositi doganali di  proprieta' privata autorizzati a
          custodire prodotti soggetti ad accisa;
            e) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai
          punti al) e a2), ubicati fuori dai predetti impianti;
            f) magazzini dei commercianti all'ingrosso  dei  prodotti
          soggetti ad accisa;
            g) magazzini di invecchiamento.