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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-12-2021
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Art. 28

(Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche)
1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia
((delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis))
.
((87))
7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11. (76)

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AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.