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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1997, n. 287

Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2005)
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Testo in vigore dal:  20-9-1997 al: 30-12-2005
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 3, che dispone che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1816/96, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 500261 del 5 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Principi Generali
1. La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (di qui in avanti camere di commercio) è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. La pubblicità dei documenti contabili in forza dei quali si svolge l'attività degli enti camerali è realizzata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'attività finanziaria delle camere di commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudenziale valutazione delle entrate e viene esercitata sul piano temporale con riferimento ai documenti contabili di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del presente regolamento.
4. Il bilancio d'esercizio di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento è redatto sulla base dei principi della prudenza, della continuità e della competenza economica.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1934, n. 299.
- Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85.
- La legge 26 settembre 1966, n. 792 (Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria e agricoltura) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1966, n. 252.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994 - serie generale, n. 6.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 86. L'art. 17, comma 3, recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1, comma 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.