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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1997, n. 287

Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2005)
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Testo in vigore dal: 20-9-1997
al: 30-12-2005
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO

  Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo
unico  delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa
e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315,   concernente  la  soppressione  dei  consigli  e  degli  uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura   e   degli   uffici  provinciali  dell'industria  e  del
commercio;
  Vista  la  legge  26  settembre  1966,  n.  792,  con  la  quale la
denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura ed in
particolare   l'art.   4,  comma  3,  che  dispone  che  il  ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
ministro  del  tesoro,  stabilisce  con  proprio decreto le norme che
disciplinano  la  gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1816/96, espresso
nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri,
a  norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata legge n. 400/1988,
effettuata con nota n. 500261 del 5 febbraio 1997;

                               ADOTTA
                       il seguente regolamento

                               Art. 1
                          Principi Generali

  1. La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  (di  qui  in avanti camere di commercio) e' informata ai
principi   generali   della  contabilita'  finanziaria,  economica  e
patrimoniale   e  risponde  ai  requisiti  della  veridicita',  della
trasparenza, della chiarezza e della precisione.
  2.  La  pubblicita'  dei  documenti contabili in forza dei quali si
svolge  l'attivita'  degli enti camerali e' realizzata in conformita'
alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  L'attivita'  finanziaria  delle camere di commercio si realizza
sulla  base  della  programmazione  della  spesa  e della prudenziale
valutazione  delle entrate e viene esercitata sul piano temporale con
riferimento ai documenti contabili di cui all'articolo 3, commi 5 e 6
del presente regolamento.
  4.  Il  bilancio  d'esercizio  di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
presente  regolamento  e'  redatto  sulla  base  dei  principi  della
prudenza, della continuita' e della competenza economica.
                                NOTE
          AVVERTENZA:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, comma  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
                   - Il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Testo  unico
          delle   leggi   sui   Consigli   provinciali  dell'economia
          corporativa  e  sugli  uffici   provinciali   dell'economia
          corporativa)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21
          dicembre 1934, n. 299.
                   - Il testo del decreto legislativo luogotenenziale
          21 settembre 1944, n.  315  (Soppressione  dei  consigli  e
          degli  uffici provinciali dell'economia e istituzione delle
          camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli
          uffici  provinciali  del  commercio  e  dell'industria)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie speciale, 23
          novembre 1944, n. 85.
                   - La legge 26 settembre 1966,  n.  792  (Mutamento
          della  denominazione  del  Ministero  dell'industria  e del
          commercio, degli  uffici  provinciali  e  delle  camere  di
          commercio,  industria  e  agricoltura)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1966, n. 252.
                   - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11
          gennaio 1994 - serie generale, n. 6.
                   - La legge 23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  settembre  1988, n. 86.  L'art. 17, comma 3,
          recita:  "3.  Con  decreto  ministeriale   possono   essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1, comma 2:
                   - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.