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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal: 6-7-1997
al: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20  della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge
comunitaria  per  il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n.  449,  che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362
del  30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 137, relativo
all'approvazione  di  modelli  di  bilancio  degli enti e imprese che
esercitano assicurazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n.  973,  recante  regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre
1969,  n.  990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti;
  Vista  la  legge  26  febbraio  1977, n. 39, recante modifica della
disciplina   dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti;
  Visto  il  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione
delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia  societaria,
relative  ai  conti  annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto   il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  come
modificato  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 335, recante disciplina
delle forme pensionistiche complementari;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  572, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento
amministrativo  in  materia  di  assicurazioni private e di interesse
collettivo  di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
aventi  sede  legale  nel  territorio della Repubblica autorizzate ad
esercitare:
a) le  assicurazioni  e  le operazioni nei rami indicati nel punto A)
   della  tabella  di  cui  all'allegato  I al decreto legislativo 17
   marzo 1995, n. 174;
b) le  assicurazioni  nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle
sedi secondarie:
a) di  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  stato  terzo  rispetto
   all'Unione  Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della
   Repubblica  le  assicurazioni  di  cui  alle  lettere a) e b) e la
   riassicurazione  di  cui  alla lettera c) del comma 1 del presente
   articolo;
b) di  imprese  aventi  sede  legale  in uno stato membro dell'Unione
   Europea  autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica
   la sola riassicurazione.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto non si applicano nelle
ipotesi  previste  dall'articolo  3,  comma  2,  lettere  a) e c) del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4 comma
2,  lettere  a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175.
                                     NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1993. L'art. 20 cosi' recita:
             "Art. 20 (Conti  annuali  e  consolidati  delle  imprese
          assicuratrici:  criteri di delega). - 1. L'attuazione della
          direttiva  del  Consiglio  91/674/CEE  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) il complesso informativo  costituito  dallo  stato
          patrimoniale,  dal conto economico e dalla nota integrativa
          dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto
          della  situazione  patrimoniale,  economica  e  finanziaria
          dell'impresa;
               b)  andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed
          analiticita'  dell'informazione  del  bilancio  volte  alla
          tutela  dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo
          altresi'   condizioni   di   compatibilita'   dei   bilanci
          all'interno della Comunita' europea.  In particolare:
                 1)  non  dovra'  prevedersi  alcun raggruppamento di
          voci del bilancio di cui all'art. 5 della direttiva;
                 2)  dovranno  essere  stabilite  le   modalita'   di
          presentazione  delle  informazioni  da  fornire  nella nota
          integrativa;
                 3) dovra'  essere  prevista  una  suddivisione  piu'
          particolareggiata  delle voci di bilancio e dovranno essere
          aggiunte nuove voci qualora il contenuto non  sia  compreso
          in   alcuna  voce  prevista  dagli  schemi,  ai  sensi  del
          paragrafo 1  dell'art.  4  della  direttiva  del  Consiglio
          78/660/CEE,  richiamato  dall'art.  1,  paragrafo  1, della
          direttiva 91/674/CEE, ferma restando  la  possibilita'  per
          l'Autorita'   di   vigilanza   di  richiedere  informazioni
          integrative o piu'  dettagliate  per  l'espletamento  delle
          proprie funzioni istituzionali;
               c)  si  dovra'  stabilire  che  le  imprese  esercenti
          esclusivamente  la  riassicurazione  utilizzino  il   conto
          tecnico  per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro
          operazioni;
               d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita'
          patrimoniale  e  della  stabilita'  dell'impresa   o   ente
          assicurativo,  anche  mediante  la previsione di criteri di
          valutazione improntati a particolare  prudenza,  procedendo
          tra l'altro a:
                 1)  prevedere  che  l'Autorita'  di  vigilanza possa
          autorizzare  la  deduzione  delle  spese  di  acquisto  dei
          contratti  di  assicurazione poliennale dalla riserva premi
          e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
                 2)  adottare,  per  quanto  riguarda  la valutazione
          delle voci di cui alla  voce  C)  dell'attivo  dello  stato
          patrimoniale,  di  cui  all'art.  6 della direttiva, regole
          basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del  costo
          di produzione;
                 3)  indicare  il  valore corrente degli investimenti
          nella nota integrativa a decorrere  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio  1997,  salvo che per i terreni e fabbricati,
          per i quali il valore corrente andra' indicato  nella  nota
          integrativa relativa all'esercizio 1999;
                 4)  prevedere  che, qualora il costo di acquisizione
          delle obbligazioni  e  di  altri  titoli  a  reddito  fisso
          contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto art.
          6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la
          differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non
          oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
                 5)  prevedere  la  possibilita' di utilizzare metodi
          statistici e  matematici  nel  calcolo  della  riserva  per
          l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione
          preventiva dell'Autorita' di vigilanza;
                 6)  stabilire  che la riserva sinistri del ramo "non
          vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari  al
          costo  ultimo  prevedibile  dello stesso. Per il calcolo di
          detta riserva l'Autorita' di vigilanza  potra'  autorizzare
          anche l'impiego di metodi statistici.  Nella determinazione
          del  costo  si  potra'  tenere  conto  dei  proventi  netti
          derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla
          lettera g) dell'art. 60 della direttiva;
                 7) prevedere l'applicazione del secondo  dei  metodi
          indicati all'art. 61 della direttiva, qualora per la natura
          del  ramo  e  del  tipo  di  assicurazione,  nel momento di
          redazione del bilancio, le informazioni  sui  premi  e  sui
          sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione
          accurata ed una rappresentazione completa;
               e)  nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere
          il bilancio consolidato si dovra' tenere  conto  di  quanto
          previsto dal paragrafo 3 dell'art. 66 della direttiva".
             -  La  direttiva  91/674/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          374 del 31 dicembre 1991.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994.  L'art. 6, comma 1, cosi' recita:
             "Art. 6. - 1. Il termine di cui  all'art.  1,  comma  1,
          della  legge  22  febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene
          all'attuazione delle direttive ai cui agli articoli 20, 26,
          28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33,
          37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine
          di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1959,  n.  449,  approva  il  testo   unico   delle   leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni private.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
          1978 reca attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 137; approvazione di
          modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano  le
          assicurazioni.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo
          1975, n.  137, reca attuazione della delega di cui all'art.
          2,  lettera  b),  della  legge  7  giugno  1974,  n.   216,
          concernente  la  disciplina  del conto dei profitti e delle
          perdite  delle  societa'  finanziarie,  fiduciarie,   delle
          assicurazioni ed aziende di credito. L'art. 3 cosi' recita:
             "Art.  3.  (Conto  dei  profitti  e  delle perdite delle
          societa' di assicurazione). - I modelli di bilancio per  le
          societa'  di  assicurazione  le  cui azioni sono quotate in
          borsa debbono essere stabiliti, per la  parte  relativa  al
          conto  dei  profitti  e delle perdite, nelle forme e con le
          modalita'  di cui all'art. 56,  secondo  comma,  del  testo
          unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni
          private,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  13  febbraio  1959, n. 449, tenendo conto delle
          disposizioni di cui all'art. 2425-bis del codice  civile  e
          all'art. 1 del presente decreto, in quanto applicabili.
             In   sede   di   prima  applicazione,  il  Ministro  per
          l'industria, il commercio  e  l'artigianato  provvede  agli
          adempimenti  di  sua competenza entro sei mesi dall'entrata
          in vigore del presente decreto".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
          1970, n.  973, reca regolamento di esecuzione  della  legge
          24  dicembre 1969, n.  990, sull'assicurazione obbligatoria
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti.
             -  La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
             -  La legge 26 febbraio 1977, n. 39, reca conversione in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  23  dicembre
          1976,   n.   857,  concernente  modifica  della  disciplina
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti.
             - Il decreto legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  reca
          attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
          marzo 1990, n. 69.
             - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata in GUCE  L.  222
          del 14 agosto 1978.
             -  La  direttiva 83/349/CEE e' pubblicata in GUCE L. 193
          del 18 luglio 1983.
             - La legge 26 marzo 1990, n. 69, reca delega al  Governo
          per   l'attuazione  di  direttive  comunitarie  in  materia
          societaria.  L'art.  1, comma 1, cosi', recita:
             "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro il termine di  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
          attuazione alle direttive  del  consiglio  delle  Comunita'
          europee  n.  78/660  del  25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13
          giugno 1983, esercitando le opzioni  in  esse  previste  in
          conformita'  dei  seguenti  principi  e criteri direttivi e
          fissando congrui termini  per  l'entrata  in  vigore  delle
          norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
               a)   realizzare   l'obiettivo   della   completezza  e
          analiticita'  della  informazione  del  bilancio,  con   le
          semplificazioni  consentite dalla direttiva per le societa'
          di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
          e  capacita'  informativa  assicurato  dalle   disposizioni
          vigenti;
               b)  adottare  schemi di conti annuali corrispondenti a
          quelli previsti dagli articoli 9 e 23  della  direttiva  n.
          78/660,  con  facolta'  di  utilizzare  anche le previsioni
          dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della
          stessa direttiva per il rispetto di  quanto  indicato  alla
          lettera a);
               c)  adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
          voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31
          e 42  della  direttiva  n.  78/660  e  dall'art.  59  della
          medesima  direttiva,  come  modificato  dall'art.  45 della
          direttiva n.  83/349  del  13  giugno  1983,  riservando  a
          specifici  interventi  legislativi la disciplina dei metodi
          di valutazione di cui all'art. 33;
               d) assicurare, nella misura compatibile con  le  leggi
          vigenti    in   materia   tributaria,   l'autonomia   dalle
          disposizioni tributarie di  quelle  dettate  in  attuazione
          della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
          e  perdite  sia  indicato in quale misura la valutazione di
          singole voci sia stata influenzata dall'applicazione  della
          normativa tributaria;
               e)  prevedere  e  regolare  la  redazione  di  bilanci
          consolidati, salvaguardate le  esigenze  delle  imprese  di
          minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art.
          6  della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa'
          di capitali, alle cooperative e  alle  mutue  assicuratrici
          che controllino altre imprese;
               f)  estendere  la disciplina di cui alla lettera e) ad
          altri enti a carattere  imprenditoriale,  in  relazione  ai
          quali  si  presentano  esigenze  analoghe  in rapporto alle
          finalita' della direttiva;
               g)  considerare  fattispecie  di  controllo,  per  gli
          effetti  stabiliti  dalla  lettera f), almeno quelle in cui
          una impresa dispone della maggioranza dei voti  o  comunque
          di  voti  sufficienti per esercitare un'influenza dominante
          nella assemblea ordinaria di altra  impresa,  computando  a
          tali  fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
          societa' fiduciarie e a persone interposte,  ma  non  anche
          quelli spettanti per conto di terzi;
               h)   prevedere   la   possibilita'  di  effettuare  un
          consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
          secondo quanto previsto dall'art.  32  della  direttiva  n.
          83/349;
               i)  esonerare  dalla  disciplina  di  attuazione delle
          direttive  sopra  indicate,  indipendentemente  dalla  loro
          forma  giuridica,  gli  enti  creditizi  e  le  imprese che
          svolgono   in   via   esclusiva   o    prevalente,    anche
          indirettamente,  attivita'  di  raccolta  e collocamento di
          pubblico risparmio  o  attivita'  finanziaria,  o  ad  essa
          assimilabile,  come  definita  dall'art.  1  della legge 17
          aprile 1986, n. 114, salvo  che  essa  non  consista  nella
          detenzione  in via esclusiva o prevalente di partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria;
               l)  modificare  la  formulazione  dell'art.  2359  del
          codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento  con
          le  disposizioni  che  individuano  i  casi  in cui ricorre
          l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
               m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per
          il  coordinato  adattamento  del   sistema   vigente   alle
          innovazioni   conseguenti  all'attuazione  delle  direttive
          previste dal presente articolo".
             - Il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,  reca
          attuazione   della   direttiva   92/96/CEE  in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita.
             - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in  GUCE  L.  360
          del 9 dicembre 1992.
             - Il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, reca
          attuazione   della   direttiva   92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione  diretta  diversa  dall'assicurazione   sulla
          vita.
             -  La  direttiva  92/49/CEE e' pubblicata in GUCE L. 228
          dell'11 agosto 1992.
             - Il decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  reca
          disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari,  a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421.
             -  La  legge  8  agosto  1995,  n. 335, reca riforma del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
             - La legge 12 agosto 1982, n. 576,  reca  riforma  della
          vigilanza sulle assicurazioni.
             -  La  legge  9 genaaio 1991, n. 20, reca integrazioni e
          modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul  controllo
          delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in
          imprese o enti assicurativi.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile
          1994,   n.   385,  reca  semplificazione  del  procedimento
          amministrativo in materia di  assicurazioni  private  e  di
          interesse    collettivo   di   competenza   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Note all'art. 1:
             - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,  e
          per  il  decreto  17  marzo  1995,  n.  175, vedi note alle
          premesse.
             Punto A) della tabella di cui all'allegato I al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
                                                           ALLEGATO I
                                    TABELLA
          A) Classificazione per ramo
             I -   Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
   II  -    Le  assicurazioni  di  nuzialita',  le  assicurazioni  di
         natalita'.
   III  -  Le assicurazioni di cui ai punti I e Il connesse con fondi
di investimento.
   IV -   L'assicurazione malattia  di  cui  all'art.  1,  numero  1,
         lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
   V  -      Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del
         presente decreto.
   VI -  Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per
         l'erogazione di prestazioni in caso di  morte,  in  caso  di
         vita  o  in  caso  di  cessazione o riduzione dell'attivita'
         lavorativa.
             - L'art. 3,  comma  2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo  17  marzo  1995, n. 174, cosi' recita: "2. Non
          sono soggette alle disposizioni del presente titolo:
               a)  le  amministrazioni   pubbliche,   gli   enti   di
          previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro,
          gli  istituti,  gli  enti,  le  casse  ed  i fondi comunque
          denominati che gestiscono, in favore dei  lavoratori  o  di
          singole  categorie  professionali, forme di previdenza e di
          assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
               b) omissis. -;
               c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in
          caso di decesso qualora le  prestazioni  siano  erogate  in
          natura  o qualora l'importo della prestazione non superi il
          valore  medio  delle  spese  funerarie   per   un   decesso
          determinato  nella misura di cui all'art.  13-bis, comma 1,
          lettera d), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
             Punto A) dell'allegato al decreto legislativo  17  marzo
          1995, n. 175.
                                                             ALLEGATO
          A) Classificazione dei rischi per ramo
             1.  Infortuni  (compresi  gli  infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali):
               prestazioni forfettarie;
               indennita' temporanee;
               forme miste;
               persone trasportate.
             2. Malattia:
               prestazioni forfettarie;
               indennita' temporanee;
               forme miste.
             3.   Corpi   di   veicoli   terrestri   (esclusi  quelli
          ferroviari):
               ogni danno subito da:
               veicoli terrestri automotori;
               veicoli terrestri non automotori.
             4. Corpi di veicoli ferroviari:
               ogni danno subito da veicoli ferroviari.
             5. Corpi di veicoli aerei:
               ogni danno subito da veicoli aerei.
             6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
               ogni danno subito da:
                veicoli fluviali;
                veicoli lacustri;
                veicoli marittimi.
             7. Merci trasportate (compresi  merci,  bagagli  e  ogni
          altro bene):
               ogni  danno  subito  dalle  merci  trasportate  o  dai
          bagagli,  indipendentemente  dalla  natura  del  mezzo   di
          trasporto.
             8. Incendio ed elementi naturali:
               ogni  danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
          nei rami 3), 4), 5), 6) e 7) causato da:
                incendio;
                esplosione;
                tempesta;
                elementi naturali diversi dalla tempesta;
                energia nucleare;
                cedimento del terreno.
             9. Altri danni ai beni:
               ogni danno subito dai beni (diversi dai beni  compresi
          nei  rami  3), 4), 5), 6) e 7) causato dalla grandine o dal
          gelo, nonche' da qualsiasi altro evento,  quale  il  furto,
          diverso da quelli compresi al n. 8.
             10. R.C. autoveicoli terrestri:
               ogni    responsabilita'    risultante    dall'uso   di
          autoveicoli  terrestri  (compresa  la  responsabilita'  del
          vettore).
             11. R.C. aeromobili:
               ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso di veicoli
          aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
             12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
               ogni responsabilita' risultante  dall'uso  di  veicoli
          fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
          del vettore).
             13. R.C. generale:
               ogni  responsabilita'  diversa da quelle menzionate ai
          numeri 10), 11) e 12).
             14. Credito:
               perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
               credito all'esportazione;
               vendita a rate;
               credito ipotecario;
               credito agricolo.
             15. Cauzione:
               cauzione diretta;
               cauzione indiretta.
             16. Perdite pecuniarie di vario genere:
               rischi relativi all'occupazione;
               insufficienza di entrate (generale);
               intemperie;
               perdite di utili;
               persistenza di spese generali;
               spese commerciali impreviste;
               perdita di valore venale;
               perdita di fitti o di redditi;
               perdite   commerciali   indirette  diverse  da  quelle
          menzionate precedentemente;
               perdite pecuniarie non commerciali;
               altre perdite pecuniarie.
             17. Tutela giudiziaria:
               tutela giudiziaria.
             18. Assistenza:
               assistenza alle persone in difficolta' a  seguito  del
          verificarsi di un evento fortuito.
             I   rischi  compresi  in  un  ramo  non  possono  essere
          classificati in un altro ramo, salvo nei  casi  contemplati
          al punto C).
             -  L'art.  4  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          175, comma 2, lettere a), b), e), f) cosi' recita: "2.  Non
          sono soggette alle disposizioni del presente titolo:
               a)   le   amministrazioni   pubbliche,   gli  enti  di
          previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro,
          gli istituti, gli  enti,  le  casse  ed  i  fondi  comunque
          denominati  che  gestiscono,  in favore dei lavoratori o di
          singole categorie professionali, forme di previdenza  e  di
          assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
               b)  le  associazioni  agrarie  di mutua assicurazione,
          costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e  del
          regio  decreto-legge  2 settembre 1919, n. 1759, modificato
          dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi,
          convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua  volta
          modificata  dall'art.  9  del regio decreto-legge 12 luglio
          1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935,  n.
          303;
               c) omissis. -;
               d) omissis. -;
               e)  la  Cassa  di previdenza per l'assicurazione degli
          sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n.
          2047;
               f) le imprese che esercitano unicamente l'attivita' di
          assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della  tabella
          allegata, allorche' la relativa attivita' comporti soltanto
          prestazioni   in   natura,   sia   limitata  ad  un  ambito
          territoriale  puramente  locale  e  l'importo   complessivo
          annuale  dei  ricavi  non  superi,  in  lire  italiane,  il
          controvalore di 200.000 unita' di conto europee.".
             - L'art. 6, del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
          175, cosi' recita:
             "Art. 6 (Assicurazioni escluse dal campo di applicazione
          del  decreto). - 1. Il presente decreto non si applica alle
          assicurazioni dei  danni  alla  persona  praticate  in  via
          complementare a quelle sulla durata della vita umana.
             2.  Esso  non si applica del pari alle assicurazioni dei
          crediti  relativi  all'esportazione  di  merci  e   servizi
          nonche'   ai  prodotti  nazionali  costituiti  in  deposito
          all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero,  assunte
          e  gestite  dalla  S.A.C.E.  - Sezione autonoma del credito
          all'esportazione,  ai  sensi  delle  leggi   speciali   che
          regolano la materia".