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REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1290

Modifiche al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (034U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1935, n. 303 (in G.U. 09/04/1935, n. 83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1935)
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Testo in vigore dal:  14-8-1934

Art. 9



Il decreto prefettizio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, potrà essere emanato solo per le associazioni di mutua assicurazione che si propongono l'assicurazione contro i danni nei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1.

Entro il 31 dicembre 1935, gli enti riconosciuti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui all'ultimo capoverso dell'art. 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, provvederanno a limitare lo scopo sociale in conformità del precedente comma.
All'uopo saranno applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521.