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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 20

(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:
1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;
2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;
3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalità delle loro operazioni;
d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;
3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;
6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;
7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva.
Note all'art. 20:
- La dir. 91/674/CEE concerne i conti annuali e consolidati dalle imprese di assicurazione. L'art. 5 recita: "Art. 5. - Per le imprese di assicurazione il raggruppamento delle voci alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) o b) della direttiva 78/660/CEE è limitato: - per quanto riguarda lo stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo, eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e - per quanto riguarda il conto profitti e perdite, alle voci precedute da una o più lettere minuscole, eccettuate le voci I 1, I 4, II 5 e II 6. Il raggruppamento è autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate dagli Stati membri". - L'art. 1, par. 1, recita: "Art. 1.
- 1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 13, l'articolo 45, paragrafo 1, gli articoli 46, da 48 a 50, l'articolo 51, paragrafo 1 e gli articoli 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE riguardano le imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti". - Il testo dell'art. 6 della dir. sopracitata è il seguente: "Art. 6. - Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prescrivono lo schema seguente:
Attivo
A. Capitale sottoscritto non versato
di cui: capitale richiamato
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce E IV)
B. Attivi immateriali
quali descritti ai titoli B e C I dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, di cui: - spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (semprechè la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato); - avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (semprechè la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato).
C. Investimenti
I. Terreni e fabbricati:
di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività (semprechè la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato).
II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni:
1. Quote in imprese collegate;
2. Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese;
3. Partecipazioni;
4. Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti a tali imprese.
III. Altri investimenti finanziari:
1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento;
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
3. Quote in investimenti comuni;
4. Prestiti ipotecari;
5. Altri prestiti;
6. Depositi presso enti creditizi;
7. Altri.
IV. Depositi presso imprese cedenti.
D. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo 'vità i quali sopportano il rischio dell'investimento
E. Crediti
(con indicazione separata, in quanto sottovoci delle voci I, II e III, dei crediti verso:
- imprese collegate;
- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione):
I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:
1) assicurati,
2) intermediari di assicurazione
II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione.
III. Altri crediti.
IV. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato ma non versato nella voce A dell'attivo).
F. Altri elementi dell'attivo
I. Attivi materiali e scorte elencate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, nelle voci C II e D I, diverse da terreni e fabbricati, fabbricati in costruzione o accordi versati su terreni e fabbricati. II. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa. III. Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, della loro parità contabile) semprechè la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato patrimoniale.
IV. Altri.
G. Ratei e risconti
I. Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti.
II. Spese di acquisizione da ammortizzare (distinguendo quelle derivanti dall'attività di assicurazione dei rami non vita e vita).
III. Altri ratei e risconti.
H. Perdita dell'esercizio
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce A VI del passivo).
Passivo
A. Patrimonio
I. Capitale sottoscritto o fondo equivalente.
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).
II. Sovrappezzi di emissione.
III. Riserva di rivalutazione.
IV. Riserve.
V. Utili (perdite) portati e nuovo.
VI. Utile (perdite) di esercizio.
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella voce I del passivo).
B. Passività postergate
C. Riserve tecniche
1. Riserva per premi non acquisiti:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
2. Riserve del ramo 'vità:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
3. Riserva per sinistri:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
4. Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni (semprechè non rientri nella voce C 2):
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
5. Riserve di partecipazione.
6. Altre riserve tecniche:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
D. Riserve tecniche relative all'assicurazine del ramo "vita" allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
E. Riserve per altri rischi e oneri
1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili.
2. Fondi per imprese.
3. Altri accantonamenti.
F. Depositi ricevuti da riassicuratori
G. Debiti
(con indicazione separata, in quanto sottovoci, dei debiti verso:
- imprese collegate;
- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione;
I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta;
II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione;
III. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili;
IV. Debiti verso enti creditizi;
V. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.
H. Ratei e risconti
I. Utile di esercizio
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo)".
- L'art. 66 della dir. sopracitata recita:
"Art. 66. - La direttiva 83/349/CEE è applicabile secondo le modalità seguenti:
1) gli articoli 4, 6 e 40 non sono applicabili;
2) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino, cioè concernenti:
- importo delle immobilizzazioni e
- l'importo netto del volume d'affari, sono sostituite da informazioni relative ai premi lordi contabilizzati, ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva. 3) Uno Stato membro può applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE quando due o più imprese di assicurazione che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono sottoposte ad una direzione unitaria senza che essa debba essere stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 4) Gli Stati membri possono consentire deroghe all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 83/349/CEE quando le operazioni sono state concluse alle normali condizioni del mercato e hanno conferito diritti agli assicurati. Queste deroghe sono in- dicate e, qualora abbiano un effetto non irrilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di tutte le imprese comprese nel consolidamento, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati.
5) L'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE è applicabile a condizione che la data della chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa compresa nel consolidamento non sia anteriore di più di sei mesi alla data di chiusura dei conti consolidati. 6) L'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE non è applicabile agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese comprese nel consolidamento è basata sull'applicazioine di disposizioni specifiche al campo assicurativo né agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore inoltre hanno un'incidenza sui diritti dei contraenti dell'assicurazione o ne sono la base. Se è applicata tale deroga, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati". - La direttiva 78/660/CEE concerne i conti annuali di taluni tipi di società. L'art. 4, par. 1, recita: "Art. 4. - 1. nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. È ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci, purché rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri".