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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 149

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  26-6-1997 al: 16-1-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico
1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.
2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248.
3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.
4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive pecularietà ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) così recita:
"Art. 5. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata".
- Il testo dei commi 6 e 20 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato ai momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".
"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione al superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".
- Il testo dei commi 25, 26 e 27 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:
"25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i ventinove e i trentasette anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto".
- La tabella B allegata alla legge n. 335/95 è la seguente:

=====================================================================
ANNO | Colonna 1 | Colonna 2
| Età anagrafica | Anzianità contributiva
| |

_____________________________________________________________________ 1996 52 36
1997 52 36
1998 53 36
1999 53 37
2000 54 37
2001 54 37
2002 55 37
2003 55 37
2004 56 38
2005 56 38
2006 57 39
2007 57 39
2008 57 40