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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 149

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal: 26-6-1997
al: 16-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei trasporti e della navigazione; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Requisiti  di  accesso  e  modalita'  di  calcolo   del   trattamento
                            pensionistico 
  1. Per i dipendenti  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo
(ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,  n.  248,  e  in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno diciotto  anni  alla
data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
previste dal predetto articolo. 
  2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali
indicati al comma 1  e  in  possesso  di  un'anzianita'  contributiva
inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre  1995,  e'  fatta
salva l'anzianita'  contributiva  maturata  alla  predetta  data  per
effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),
della legge 7 agosto 1990, n. 248. 
  3.   Ai   fini   del   conseguimento   dell'eta'   pensionabile   e
dell'applicazione  dei  coefficienti   di   trasformazione   previsti
rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto
1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso  di  un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni  alla  data  del  31  dicembre
1995, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica,  per  un
massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi  di  servizio
effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto  1990,  n.
248. Il requisito dei cinque anni interi  e'  elevato  a  sette  anni
interi per i profili professionali di cui al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. 
  4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali
citati al comma 3  e  in  possesso  di  una  anzianita'  contributiva
inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre  1995,  l'aumento
dell'eta' anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai  fini
degli accessi alla pensione di  anzianita'  di  cui  all'articolo  1,
commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera  a),  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    Il comma   23   dell'art. 2   della  legge 8  agosto
          1995,  n.    335  (Riforma  del     sistema   pensionistico
          obbligatorio e  complementare) e' il seguente:
            "23.    Il  Governo   della Repubblica   e' delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore della  presente legge, norme intese a:
            a)  prevedere, per i lavoratori di cui  all'art. 5, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,
          requisiti  di accesso ai trattamenti   pensionistici,   nel
          rispetto     del     principio      di  flessibilita'  come
          affermato  dalla  presente legge,  secondo criteri coerenti
          e funzionali  alle obiettive  pecularieta' ed  esigenze dei
          rispettivi   settori     di   attivita'   dei    lavoratori
          medesimi,  con applicazione della  disciplina in materia di
          computo  dei  trattamenti  pensionistici secondo il sistema
          contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
          le specificita' dei settori delle attivita';
            b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della  presente
          legge  i trattamenti pensionistici del personale  di    cui
          all'art.  2,  commi  4  e  5,   del decreto   legislativo 3
          febbraio  1993, n.   29, e   successive modificazioni    ed
          integrazioni,    tenendo      conto,   a   tal   fine,   in
          particolare, della   peculiarita' dei  rispettivi  rapporti
          di  impiego, dei differenti limiti di eta'  previsti per il
          collocamento a riposo, con riferimento al   criterio  della
          residua   speranza   di     vita  anche  in  funzione    di
          valorizzazione   della   conseguente   determinazione   dei
          trattamenti  medesimi.  Fino   all'emanazione  delle  norme
          delegate  l'accesso    alle prestazioni   per anzianita'  e
          vecchiaia  previste da siffatti trattamenti    e'  regolato
          secondo quanto  previsto dall'art.  18, comma  8-quinquies,
          del    decreto  legislativo    21  aprile   1993, n.   124,
          introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
            - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8  agosto  1996,  n.
          417  (Proroga  dei   termini per  l'emanazione dei  decreti
          legislativi  di cui  alla legge  8    agosto   1995,     n.
          335,      recante   riforma     del   sistema pensionistico
          obbligatorio e complementare) e' il seguente:
            "1.  I  termini per l'esercizio   delle deleghe normative
          conferite al Governo  dalla legge  8 agosto  1995, n.  335,
          sono  differiti al  30 aprile 1997".
           Note all'art. 1:
            - Il comma 1  dell'art. 5 della legge 7 agosto  1990,  n.
          248  (Norme  in   materia di   quiescenza e  previdenza dei
          dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per
          il traffico aereo generale) cosi' recita:
            "Art. 5. -   1. A  decorrere  dal  1  gennaio    1982  il
          servizio    prestato    dai       dipendenti   dell'Azienda
          appartenenti  ai profili  professionali sottoindicati,   ai
          fini    della    determinazione    della      misura    del
          trattamento di   quiescenza e' computato,   senza  oneri  a
          carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
            a)     i   periodi    di  servizio    effettivo  prestati
          nei   profili professionali di   controllore  del  traffico
          aereo,    pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di
          un terzo della loro durata;
            b)    i  periodi    di  servizio    effettivo    prestati
          nei  profili professionali di esperto di assistenza al volo
          e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata".
            -  Il  testo  dei commi 6 e 20 dell'art. 1 della legge n.
          335/1995, e' il seguente:
            "6.  L'importo  della  pensione annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle  forme  sostitutive     ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il coefficiente   di trasformazione di cui
          all'allegata      tabella      A   relativo        all'eta'
          dell'assicurato   ai momento del  pensionamento. Per  tener
          conto    delle  frazioni     di  anno   rispetto   all'eta'
          dell'assicurato   al     momento  del    pensionamento,  il
          coefficiente di  trasformazione  viene    adeguato  con  un
          incremento   pari  al  prodotto  tra  un  dodicesimo  della
          differenza tra il coefficiente di trasformazione  dell'eta'
          immediatamente  superiore  e    il  coefficiente  dell'eta'
          inferiore a  quella dell'assicurato ed il  numero dei mesi.
          Ad ogni assicurato e'  inviato,  con  cadenza  annuale,  un
          estratto  conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
          progressione  del  montante  contributivo  e   le   notizie
          relative alla posizione assicurativa".
            "20.   Il   diritto   alla  pensione   di  cui  al  comma
          19,   previa risoluzione del    rapporto  di    lavoro,  si
          consegue  al    compimento  del  cinquantasettesimo anno di
          eta', a condizione che risultino versati e accreditati   in
          favore    dell'assicurato     almeno   cinque     anni   di
          contribuzione effettiva  e  che  l'importo  della  pensione
          risulti  essere  non    inferiore a   1,2   volte l'importo
          dell'assegno  sociale di  cui all'art.  3,  commi  6  e  7.
          Si  prescinde   dal   predetto   requisito anagrafico    al
          raggiungimento      della   anzianita'   contributiva   non
          inferiore a quaranta anni, determinata  ai sensi del  comma
          7,  secondo  periodo,  nonche'  dal  predetto   importo dal
          sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano   i
          requisiti  assicurativi  e contributivi per la  pensione al
          superstiti  in caso di morte  dell'assicurato, ai  medesimi
          superstiti,   che   non   abbiano  diritto  a  rendite  per
          infortunio sul   lavoro   o malattia    professionale    in
          conseguenza  del    predetto evento e che  si trovino nelle
          condizioni reddituali   di cui  all'art.    3,  comma    6,
          compete    una indennita'   una tantum,  pari all'ammontare
          dell'assegno  di    cui  al  citato  art.    3,  comma   6,
          moltiplicato    per  il  numero    delle    annualita'   di
          contribuzione  accreditata  a  favore dell'assicurato,   da
          ripartire   fra   gli stessi  in  base ai  criteri operanti
          per  la  pensione  ai  superstiti.  Per  periodi  inferiori
          all'anno,   la  predetta    indennita'  e'    calcolata  in
          proporzione  alle  settimane coperte   da contribuzione. Il
          Ministro del lavoro   e della previdenza   sociale,      di
          concerto   con   il   Ministro  del  tesoro, determina, con
          decreto, le modalita' e  i  termini  per  il  conseguimento
          dell'indennita'".
            -  Il testo  dei commi  25,  26 e  27  dell'art. 1  della
          legge  n.  335/1995, e' il seguente:
            "25.   Il   diritto  alla   pensione  di  anzianita'  dei
          lavoratori  dipendenti    a    carico    dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la  vecchiaia ed
          i  superstiti  e    delle  forme    di  essa sostitutive ed
          esclusive si consegue:
            a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
          superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57  anni  di
          eta' anagrafica;
            b)  al  raggiungimento di  un'anzianita' contributiva non
          inferiore a 40 anni;
            c) al raggiungimento di   un'anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  37 anni, o comunque a  quella riportata nella
          colonna 2 dell'allegata tabella B,  se superiore, nei  casi
          in  cui  il  rapporto   di lavoro sia stato trasformato  in
          rapporto di  lavoro a tempo parziale,  ai sensi dell'art. 5
          del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.    726,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
          successive   modificazioni.   La   pensione   maturata   e'
          cumulabile  con  la  retribuzione ed e'  ridotta in ragione
          inversamente  proporzionale alla riduzione, non   superiore
          al    50  per   cento, dell'orario   normale di  lavoro; la
          somma  della  pensione  e  della    retribuzione  non  puo'
          comunque  superare l'ammontare della retribuzione spettante
          al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la
          sua opera a tempo pieno.
            26. Per   i lavoratori dipendenti iscritti    alle  forme
          previdenziali  di   cui al   comma  25, fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita' contributiva  pari o   superiore
          a   trentacinque anni,  nella fase  di prima  applicazione,
          il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si consegue in
          riferimento agli anni indicati   nell'allegata  tabella  B,
          con  il requisito  anagrafico di cui alla medesima  tabella
          B,  colonna  1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica,
          al conseguimento della maggiore    anzianita'  contributiva
          di  cui alla  medesima tabella  B, colonna 2.
            27.  Il  diritto alla pensione   anticipata di anzianita'
          per  le   forme   esclusive   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti e' conseguibile, nella fase  transitoria,  oltre
          che nei casi previsti dal comma 26, anche:
            a)  ferma    restando  l'eta' anagrafica prevista   dalla
          citata tabella B, in base alla previgente disciplina  degli
          ordinamenti previdenziali di   appartenenza  ivi   compresa
          l'applicazione     delle      riduzioni  percentuali  sulle
          prestazioni di  cui all'art.  11, comma  16, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            b) a   prescindere dall'eta'  anagrafica    di  cui  alla
          lettera  a), in presenza   dei   requisiti   di  anzianita'
          contributiva      indicati  nell'allegata  tabella  C,  con
          applicazione delle riduzioni percentuali sulle  prestazioni
          di  cui all'allegata   tabella D che operano altresi' per i
          casi di anzianita' contributiva  ricompresa tra i ventinove
          e i trentasette anni  alla data  del 31 dicembre   1995.  I
          lavoratori,  ai quali   si  applica  la  predetta   tabella
          D,  possono  accedere  al pensionamento  al    1    gennaio
          dell'anno    successivo     a   quello   di maturazione del
          requisito contributivo prescritto".
            -    La  tabella    B    allegata    alla   legge      n.
          335/95  e'   la seguente:
=====================================================================
  ANNO    |        Colonna 1          |              Colonna 2
          |    Eta' anagrafica        |       Anzianita' contributiva
          |                           |
_____________________________________________________________________
1996                  52                                36
1997                  52                                36
1998                  53                                36
1999                  53                                37
2000                  54                                37
2001                  54                                37
2002                  55                                37
2003                  55                                37
2004                  56                                38
2005                  56                                38
2006                  57                                39
2007                  57                                39
2008                  57                                40