stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 29

Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1997)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-3-1997 al: 14-7-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;
Visti i regolamenti (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, e n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 maggio 1996, n. 482, recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellati negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

PINTO, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: FLICK



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 52/1996 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". Si trascrive il testo del relativo art. 7:
"Art. 7 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all' art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge".
- Il regolamento CEE n. 1186/90, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 119 dell'11 maggio 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie speciale.
- Il regolamento CEE n. 344/91, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 di cui sopra, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 41 del 14 febbraio 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie speciale.