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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 29

Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1997)
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Testo in vigore dal: 15-3-1997
al: 14-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52  (legge
comunitaria per il 1994), recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie; 
  Visti i regolamenti (CEE) n. 1186/90 del  Consiglio  del  7  maggio
1990, e n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali del 6  maggio  1996,  n.  482,  recante  attribuzione  alle
regioni   delle   funzioni   di    controllo    sull'obbligo    della
classificazione commerciale  delle  carcasse  e  mezzene  di  animali
macellati  negli  stabilimenti   riconosciuti   in   attuazione   del
regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e  del  regolamento  CEE  n.
344/91 della Commissione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1997; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico  classificatore
che viola l'obbligo di identificazione  e  di  classificazione  delle
carcasse o mezzene di animali macellati e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30
milioni. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i  titolari   degli
stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base  alle  specifiche
normative comunitarie che non rilevano  i  prezzi  di  mercato  delle
carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati
al Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire 3 milioni a lire 18 milioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                          FLICK, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                        PINTO, Ministro delle risorse 
                                  agricole, alimentari e forestali 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.   52/1996  reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994". Si trascrive il testo del relativo art. 7:
             "Art.   7   (Delega   al   Governo   per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, salve
          le  norme  penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          disposizioni  recanti  sanzioni penali o amministrative per
          le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate
          ai  sensi  della  presente  legge  in  via  regolamentare o
          amministrativa,  e  di  regolamenti comunitari vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             2.  La  delega  sara' esercitata con decreti legislativi
          adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
          concerto   con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per
          materia,   che   si  informeranno  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all' art. 3, comma 1, lettera c), della
          presente legge".
            -  Il regolamento CEE n. 1186/90, che estende il campo di
          applicazione  della  tabella comunitaria di classificazione
          delle  carcasse di bovini adulti, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 119 dell'11
          maggio  1990  e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie
          speciale.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  344/91,  che  stabilisce le
          modalita' di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 di
          cui  sopra,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  n.  L  41 del 14 febbraio 1991 e
          ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie speciale.