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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 670

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1997)
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Testo in vigore dal:  31-12-1996 al: 1-3-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'organizzazione della pubblica amministrazione, impegni e manifestazioni internazionali, nonché adempimenti di soggetti pubblici e privati in materia di adeguamento di edifici a standard di sicurezza;
Considerato che è, in particolare, necessario ed urgente emanare disposizioni in materia di organizzazione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici, con riferimento al subingresso di quest'ultimo all'ex Agensud, al fine di dare continuità all'azione amministrativa e di evitare che dette competenze rimangano prive di un riferimento specifico, tale da agevolare la definizione dei rapporti ancora pendenti, con la probabilità di un innalzamento del contenzioso da parte di coloro che non fossero soddisfatti tempestivamente delle loro pretese;
Ritenuto che, per tenere conto dei noti limiti alla reiterazione dei decreti-legge nel caso di specie, occorre, oltre alla rinnovata valutazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, limitare il contenuto della disposizione rispetto alla previsione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che in precedenza aveva trattato analoghe esigenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento del termine di rimozione delle strutture
istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.