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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 670

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1997)
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Testo in vigore dal: 31-12-1996
al: 1-3-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  in scadenza
previsti  da  disposizioni  legislative  concernenti l'organizzazione
della    pubblica    amministrazione,    impegni   e   manifestazioni
internazionali, nonche' adempimenti di soggetti pubblici e privati in
materia di adeguamento di edifici a standard di sicurezza;
  Considerato  che  e', in particolare, necessario ed urgente emanare
disposizioni  in  materia  di  organizzazione  delle  competenze  del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  con  riferimento al subingresso di
quest'ultimo  all'ex  Agensud, al fine di dare continuita' all'azione
amministrativa  e  di evitare che dette competenze rimangano prive di
un  riferimento  specifico,  tale  da  agevolare  la  definizione dei
rapporti  ancora pendenti, con la probabilita' di un innalzamento del
contenzioso   da   parte   di  coloro  che  non  fossero  soddisfatti
tempestivamente delle loro pretese;
  Ritenuto  che,  per  tenere conto dei noti limiti alla reiterazione
dei  decreti-legge  nel caso di specie, occorre, oltre alla rinnovata
valutazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, limitare il
contenuto della disposizione rispetto alla previsione dell'articolo 8
del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n. 443, che in precedenza aveva
trattato analoghe esigenze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  il  Ministro  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Differimento del termine di rimozione delle strutture
istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
  1.  Per  consentire  il completamento delle operazioni di rimozione
delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del
Monte  Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1999.