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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 643

Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

note: Entrata in vigore: 22/12/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1996)
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Testo in vigore dal:  22-12-1996 al: 19-2-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che con successivi decreti-legge, e da ultimo con il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513, sono state emanate disposizioni urgenti per una breve proroga della gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi posterremoto di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché per prevedere una specifica disciplina per la definizione in via amministrativa del contenzioso;
Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti di urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che di conseguenza non è possibile riproporre le disposizioni del citato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513;
Ritenuto, peraltro, che a causa del vuoto normativo determinatosi, è sopravvenuta una ragione di straordinaria necessità ed urgenza, dipendente dal fatto che numerosi alloggi non sono stati ancora e non possono essere presi in consegna dagli enti destinatari a motivo della scadenza - che retroagisce al 1 gennaio 1996, paralizzando tutte le istruttorie effettuate nel periodo di proroga - della gestione degli interventi da parte del funzionario incaricato dal CIPE, con impossibilità per detti enti di provvedere essi stessi all'esame e alla valutazione della predetta documentazione, stante la carenza di adeguate strutture tecnico-amministrative;
Considerato che in base alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la competenza a conoscere le controversie derivanti dagli interventi in questione è stata attribuita a collegio arbitrale, senza possibilità di declinatoria per nessuna delle parti, in evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità delle norme di legge che prevedono forme di arbitrato obbligatorio;
Ritenuto peraltro che, stante la disponibilità di bilancio e la situazione di impossibilità di difesa da parte delle amministrazioni pubbliche convenute nelle procedure arbitrali che hanno portato ai lodi di condanna, sia necessario prevedere un pagamento parziale a favore delle imprese, subordinando l'eventuale saldo al riesame in sede di impugnazione dinanzi al giudice ordinario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il funzionario incaricato dal CIPE resta in carica fino al 30 giugno 1997 ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, ivi compresa la consegna della documentazione e rendicontazione, nonché per l'istruttoria delle controversie e i pagamenti di cui all'articolo 2.
2. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale del personale in servizio presso la struttura alla data del 3 aprile 1996, del personale della prefettura, nonché di personale della regione del comune di Napoli o di altri enti pubblici già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 dicembre 1994, nel limite massimo di 25 unità. Tale ultimo personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.
3. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici per l'istruttoria del contenzioso.
4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le indennità spettanti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Il relativo onere, valutato in lire 550 milioni per l'anno 1997, è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 5.