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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 643

Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

note: Entrata in vigore: 22/12/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1996)
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Testo in vigore dal: 22-12-1996
al: 19-2-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  con  successivi decreti-legge, e da ultimo con il
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513, sono state emanate disposizioni
urgenti   per  una  breve  proroga  della  gestione  del  funzionario
incaricato  dal CIPE per gli interventi posterremoto di cui al Titolo
VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, nonche' per prevedere una
specifica  disciplina  per  la  definizione in via amministrativa del
contenzioso;
  Rilevato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza n. 360 del 17
ottobre   1996,   ha  affermato  il  principio  della  illegittimita'
costituzionale dei provvedimenti di urgenza riproducenti, nella forma
e   nella  sostanza,  disposizioni  contenute  in  decreti-legge  non
convertiti  e  che  di  conseguenza  non  e'  possibile riproporre le
disposizioni del citato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513;
  Ritenuto,  peraltro, che a causa del vuoto normativo determinatosi,
e'  sopravvenuta  una ragione di straordinaria necessita' ed urgenza,
dipendente dal fatto che numerosi alloggi non sono stati ancora e non
possono  essere  presi  in  consegna  dagli enti destinatari a motivo
della  scadenza  -  che  retroagisce  al 1 gennaio 1996, paralizzando
tutte  le  istruttorie  effettuate  nel  periodo  di  proroga - della
gestione  degli  interventi  da  parte del funzionario incaricato dal
CIPE,  con  impossibilita'  per  detti enti di provvedere essi stessi
all'esame e alla valutazione della predetta documentazione, stante la
carenza di adeguate strutture tecnico-amministrative;
  Considerato  che  in  base  alla  legge  14 maggio 1981, n. 219, la
competenza  a conoscere le controversie derivanti dagli interventi in
questione   e'   stata   attribuita   a   collegio  arbitrale,  senza
possibilita'  di  declinatoria  per  nessuna delle parti, in evidente
contrasto   con   la  sentenza  della  Corte  costituzionale  che  ha
dichiarato la illegittimita' delle norme di legge che prevedono forme
di arbitrato obbligatorio;
  Ritenuto  peraltro  che,  stante la disponibilita' di bilancio e la
situazione di impossibilita' di difesa da parte delle amministrazioni
pubbliche  convenute  nelle  procedure arbitrali che hanno portato ai
lodi  di  condanna,  sia necessario prevedere un pagamento parziale a
favore  delle  imprese,  subordinando l'eventuale saldo al riesame in
sede di impugnazione dinanzi al giudice ordinario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  funzionario  incaricato dal CIPE resta in carica fino al 30
giugno  1997  ai  fini  del completamento delle procedure connesse al
trasferimento  delle  opere  agli  enti  destinatari, ivi compresa la
consegna   della   documentazione   e  rendicontazione,  nonche'  per
l'istruttoria delle controversie e i pagamenti di cui all'articolo 2.
  2.  Il  funzionario  incaricato dal CIPE si avvale del personale in
servizio  presso  la  struttura  alla  data  del  3  aprile 1996, del
personale  della  prefettura,  nonche' di personale della regione del
comune  di Napoli o di altri enti pubblici gia' in servizio presso la
struttura  del  funzionario  incaricato  dal  CIPE  alla  data del 31
dicembre 1994, nel limite massimo di 25 unita'. Tale ultimo personale
e'  collocato  in  posizione  di  comando previa intesa con l'ente di
provenienza.
  3.  Il  funzionario  incaricato  dal CIPE si avvale altresi' di non
piu' di due consulenti giuridici per l'istruttoria del contenzioso.
  4.  Con  decreto  del  Ministro del bilancio e della programmazione
economica,  di  concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le
indennita'  spettanti  ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Il relativo
onere,  valutato  in  lire  550  milioni  per l'anno 1997, e' posto a
carico dello stanziamento di cui all'articolo 5.