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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 614

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2001)
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Testo in vigore dal:  21-12-1996 al: 7-7-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 51 recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992, tenendo altresì conto delle osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee in merito al decreto legislativo citato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:
a) "organismo notificato", un organismo, stabilito nella Unione europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, designato per una o più delle seguenti funzioni:
1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica;
2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;
b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono:
1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
3) alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui essi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;
4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radio- frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione;
6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni,
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
e) "apparecchiatura", un'apparecchiatura di telecomunicazioni suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a tale impiego;
f) "apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite", destinata o non destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni, di seguito denominata "stazione satellitare", apparecchiatura idonea alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione, oppure alla sola ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni;
g) "collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni", qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento;
h) "interfaccia terrestre", quella parte della apparecchiatura di cui alla lettera f) che si interconnette con la rete pubblica di telecomunicazioni;
i) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
l) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
m) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
n) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla idoneità di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Nota all'art. 1;
- La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/33/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".