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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 614

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2001)
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Testo in vigore dal: 21-12-1996
al: 7-7-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria  1994,  ed
in particolare l'art. 51 recante delega  al  Governo  a  recepire  le
direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per  le  parti  in  cui
modificano  ed  integrano  la  direttiva  91/263/CEE  in  materia  di
apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 
 Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione
della direttiva 91/263/CEE; 
 Visto il decreto-legge 1  dicembre  1993,  n.  487,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto  la
trasformazione   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico  e  la  riorganizzazione
del ministero; 
 Riconosciuta l'opportunita' di riordinare, con  normativa  organica,
la materia gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992,
tenendo altresi' conto delle osservazioni formulate dalla Commissione
delle Comunita' europee in merito al decreto legislativo citato; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1996; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto  con  i
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per: 
  a) "organismo notificato", un  organismo,  stabilito  nella  Unione
europea, iscritto in un elenco pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee, designato per  una  o  piu'  delle  seguenti
funzioni: 
   1) certificazione e controllo delle apparecchiature  terminali  di
telecomunicazioni e delle stazioni  satellitari  per  trasmissione  o
trasmissione e ricezione non  destinate  al  collegamento  alla  rete
pubblica; 
   2)  certificazione  e  sorveglianza  dei   sistemi   di   qualita'
aziendale; 
  b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono: 
   1) alla sicurezza dell'utilizzatore,  nella  misura  in  cui  tale
requisito non e' gia' contemplato dalla legge  18  ottobre  1977,  n.
791; 
   2)  alla  sicurezza  degli  operatori  delle  reti  pubbliche   di
telecomunicazioni, nella misura in cui tale  requisito  non  e'  gia'
contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791; 
   3) alla compatibilita' elettromagnetica, nella misura in cui  essi
riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico; 
   4) alla protezione della rete  pubblica  di  telecomunicazioni  da
danni; 
   5)  alla  utilizzazione  efficace  dello  spettro   delle   radio-
frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e
la  soppressione  di  dannose   interferenze   tra   i   sistemi   di
comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con  base
terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri
di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione  e
ricezione; 
   6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali  con  le
apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al  fine  di
realizzare,   modificare,   tassare,   mantenere    e    interrompere
collegamenti reali o virtuali; 
   7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso
la  rete  pubblica  di  telecomunicazioni,  nei  casi   giustificati,
definiti in sede comunitaria; 
  c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura  pubblica
di telecomunicazioni che permette  la  trasmissione  di  segnali  fra
punti terminali definiti della  rete,  mediante  fili,  ponti  radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
  d) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con  la  parola
"terminale", un'apparecchiatura  di  telecomunicazioni  destinata  ad
essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico  o  altro
sistema elettromagnetico ad una rete pubblica  di  telecomunicazioni,
vale a dire: 
   1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni, 
   2) o interfunzionare con una rete pubblica  di  telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente  ad  un  suo  punto
terminale per la trasmissione,  il  trattamento  o  la  ricezione  di
informazioni; 
  e)  "apparecchiatura",  un'apparecchiatura   di   telecomunicazioni
suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non  destinata
a tale impiego; 
  f) "apparecchiatura delle stazioni terrestri di  comunicazione  via
satellite", destinata o non destinata ad essere collegata  alla  rete
pubblica  di  telecomunicazioni,  di  seguito  denominata   "stazione
satellitare", apparecchiatura idonea alla sola  trasmissione,  oppure
alla trasmissione e alla ricezione, oppure  alla  sola  ricezione  di
segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri  sistemi  con
base spaziale, escludendo pero'  le  apparecchiature  delle  stazioni
terrestri di comunicazione via satellite  espressamente  costruite  e
destinate ad essere utilizzate come  parte  della  rete  pubblica  di
telecomunicazioni; 
  g)   "collegamento   terrestre   con   la    rete    pubblica    di
telecomunicazioni", qualsiasi  collegamento  alla  rete  pubblica  di
telecomunicazioni che non comprenda  un  segmento  spaziale  in  tale
collegamento; 
  h) "interfaccia terrestre", quella parte della  apparecchiatura  di
cui alla lettera f) che si interconnette  con  la  rete  pubblica  di
telecomunicazioni; 
  i)  "specifica  tecnica",  la  specificazione  che  figura  in   un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un  prodotto,
quali i livelli di  qualita',  le  prestazioni,  la  sicurezza  e  le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un  prodotto  per
quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i  metodi  di
prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura; 
  l) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da  un  organismo
normativo  riconosciuto  ai  fini  di  un'applicazione   ripetuta   o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria; 
  m) "regola tecnica comune", la regola  tecnica  derivata  da  norme
tecniche internazionali o europee,  valida  nei  paesi  della  Unione
europea e contenente solo i requisiti essenziali, la  cui  osservanza
e' obbligatoria; 
  n) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla idoneita' di
un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di
telecomunicazioni. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
      Nota all'art. 1;
            -  La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva
          del  consiglio  delle  Comunita'  europee  (n.   72/33/CEE)
          relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il
          materiale  elettrico  destinato  ad essere utilizzato entro
          alcuni limiti di tensione".