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DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 384

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1996)
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Testo in vigore dal:  22-7-1996 al: 20-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;
Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del gruppo, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonché il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da apposita documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli.
Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.
3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritta in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:
a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;
b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;
c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Il Comitato risponderà del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da cinque esperti, per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la commissione per il controllo ed il monitoraggio realizzerà e diffonderà, periodicamente, dati informativi di facile comprensione tali da permettere alle richieste che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste, con finalità sociali o locali, di esprimersi ed essere accolte. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.
5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse.
Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.
7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area al fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui al commi 6 e 7.
9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico dl cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.
10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.
11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.
12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.
13. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera c), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.