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LEGGE 18 aprile 1984, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1984

Art. 4

Piani regionali di sviluppo


Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo.
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.
I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
a) i progetti da realizzare;
b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;
d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;
e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.
I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziato da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.