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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981

Art. 36

Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo).


Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.
I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonché i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.
I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 35.
Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densità abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo articolo 35, da realizzare con le disponibilità di cui al successivo articolo 38.