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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 777

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2010)
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Testo in vigore dal:  2-11-1996 al: 20-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, è riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria con durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione è prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità verranno definite di volta in volta dalle competenti autorità accademiche.
4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero della pubblica istruzione è definito come "Ministero".


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".
- Il testo degli articoli 391 e 392 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:
"Art. 391 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale). - 1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quiquennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del bacellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
6. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 352 e seguenti e nell'art. 366".
"Art. 392 (Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale). - 1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'art. 278.
3. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994, si veda in nota alle premesse.