stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 777

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-11-1996
al: 20-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Visti  gli  articoli  391  e  392 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione
nell'elenco  di  cui  all'art.  391 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  di  istituzioni  scolastiche associate al sistema di
organizzazione del baccellierato internazionale.
  2.   Il   diploma  di  baccellierato  internazionale,  riconosciuto
dall'Ufficio  del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, e'
riconosciuto  sul  territorio  italiano alla stregua di un diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado ove ricorrano le condizioni
previste dal presente regolamento.
  3.  Ai  fini dell'iscrizione all'universita' ed agli altri istituti
superiori,  il  diploma  di  baccellierato e' equipollente ai diplomi
finali  rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria con durata
quinquennale.  Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse
stato contemplato dal corso di studi per il quale si e' conseguito il
diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione e' prevista una prova
che  verifichi  la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita'
verranno  definite  di  volta  in  volta  dalle  competenti autorita'
accademiche.
  4.  Ai  fini  del presente regolamento, il Ministero della pubblica
istruzione e' definito come "Ministero".


          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - La legge n. 241/1990 reca nuove norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi.
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  24  dicembre
          1993,  n.   537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
          sono i seguenti:
             "7. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo".
             - Il testo degli articoli 391 e 392 del D.Lgs. 16 aprile
          1994,   n.     297  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e' il
          seguente:
             "Art. 391 (Riconoscimento del diploma  di  baccellierato
          internazionale).   -   1.   Il   diploma  di  baccellierato
          internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato
          internazionale  con  sede  in  Ginevra,   e'   riconosciuto
          altresi'   nella   Repubblica  italiana  quale  diploma  di
          istruzione secondaria superiore avente  valore  legale  ove
          ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.
             2.  Ai  fini  dell'iscrizione  alle  universita'  e agli
          istituti   di   istruzione   superiore,   il   diploma   di
          baccellierato  internazionale  e'  equipollente  ai diplomi
          finali rilasciati dagli istituti di  istruzione  secondaria
          superiore  di  durata  quiquennale.  Qualora  tra gli esami
          superati per il conseguimento non sia  compreso  quello  di
          lingua   italiana,  l'immatricolazione  e'  subordinata  al
          superamento  di  una  prova  di  conoscenza  della   lingua
          italiana,  le  cui  modalita'  sono stabilite caso per caso
          dalle competenti autorita' accademiche.
             3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere
          il riconoscimento previsto dai commi 1  e  2,  deve  essere
          conseguito  presso i collegi del Mondo Unito o presso altre
          istituzioni  scolastiche  italiane  e  straniere,  la   cui
          idoneita' e' accertata con la iscrizione nell'elenco di cui
          al comma 4.
             4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di
          criteri  precedentemente  fissati  su  parere del Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione  di
          un  elenco,  da  aggiornare  ogni  tre anni, nel quale sono
          iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle  istituzioni
          scolastiche  italiane  e  straniere che abbiano ottenuto il
          riconoscimento  da  parte  dell'Ufficio  del   bacellierato
          internazionale  con  sede  in  Ginevra  e  che  dimostrino,
          attraverso la documentazione relativa ai piani  di  studio,
          alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
          personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
          rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
             5.   L'elenco,   oltre   ad  indicare  la  denominazione
          ufficiale  e  la  sede  del  collegio  o  dell'istituzione,
          precisa  le  affinita'  dei  diplomi  rilasciati con quelli
          previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
             6. L'iscrizione e' disposta con  decreto  del  Ministero
          della  pubblica  istruzione,  il  quale  acquisisce, per la
          determinazione delle affinita',  il  parere  del  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione.
             7.   L'iscrizione  nell'elenco  puo'  essere  sospesa  o
          revocata, con decreto motivato del Ministro della  pubblica
          istruzione,  quando  sia  stata  accertata  la sopravvenuta
          mancanza di  uno  dei  requisiti  di  idoneita',  o  quando
          risultino  violazioni  delle disposizioni delle leggi o dei
          regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi  ragioni  di
          ordine morale o didattico.
             8.  Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          102, e' iscritto  nell'elenco  di  cui  al  comma  4  senza
          l'osservanza   della   procedura  relativa  ai  preliminari
          accertamenti previsti dallo stesso articolo.   Al  predetto
          collegio  si applica quanto disposto dal comma 7 in materia
          di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
             9. Alle istituzioni di cui ai precedenti  commi  non  si
          applicano   le   disposizioni  contenute  nell'art.  352  e
          seguenti e nell'art. 366".
             "Art. 392 (Istituzioni scolastiche  idonee  al  rilascio
          del  diploma  di  baccellierato  internazionale).  - 1. Per
          istituzioni scolastiche italiane di cui  ai  commi  3  e  4
          dell'art.   391,   si   devono   intendere  le  istituzioni
          scolastiche statali,  le  scuole  pareggiate  o  legalmente
          riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle
          scuole private che non possono essere sedi di esame statale
          di maturita'.
             2.  Nelle  istituzioni  scolastiche  di  cui  al comma 1
          l'esame di maturita' puo' valere ai fini del  conseguimento
          del  baccellierato  internazionale  solo  se autorizzato ai
          sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione  di
          cui all'art. 278.
             3.   Resta  ferma  l'applicabilita'  dell'art.  391  nei
          confronti   delle   istituzioni    scolastiche    straniere
          funzionanti all'estero e in Italia".
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994, si
          veda in nota alle premesse.