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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1995, n. 577

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/2016)
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Testo in vigore dal:  28-1-1996 al: 31-3-2016
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per disciplinare l'impiego degli oli minerali negli usi agevolati;
Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora in avanti denominato "decreto-legge", si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
2. In luogo delle predette sostanze è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli delle sostanze indicate nel comma 1.
3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti.
4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.
Lo stesso trattamento si applica agli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni ammesse alla predetta esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge.
5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunità. Per "imbarcazioni private da diporto" si intendono le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- In data successiva a quella del presente regolamento, è stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995, il D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative. Tale provvedimento, in vigore dal 14 dicembre 1995, abroga, dalla suddetta data, tutte le preesistenti disposizioni legislative in materia. Pertanto i riferimenti a tali disposizioni contenute nel presente regolamento devono intendersi effettuate nei confronti delle corrispondenti disposizioni del testo unico, indicate nelle presenti note: il riferimento all'art. 20, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 1993, n. 427, deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 67, comma 1, del testo unico, che si riporta: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti";
il riferimento al punto 3 della tabella A allegata al D.L. n. 331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti del punto 3 della tabella A (Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte) allegata al testo unico, che si riporta:
"Impieghi Agevolazione
__ __
3. Impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque marine
comunitarle, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni
private da diporto, e impieghi
come carburanti per la navigazione
nelle acque interne, limitatamente
al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti (1) . . . . esenzione
(1) Per 'aviazione privata da diportò e per 'imbarcazioni private da diportò si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto, di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche";
il riferimento all'art. 30, comma 4, del D.L. n. 331/1993, deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 62, comma 3, del testo unico, che si riporta: "3.
L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubricanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carbunati".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'art. 1:
- Per il riferimento al punto 3 della tabella A allegata
al D.L. n. 331/1993 si vedano le note alle premesse.
- Il "marcante A" di cui al D.M. 19 maggio 1992 è costituito da una miscela composta dal 35% in peso di nafta solvente e dal 65% in peso di una sostanza della seguente formula chimica:
N-etil-N- [ 2- (1-isobutossietossi)etil] -4 fenilazo anilina.
- Il tracciante "RS" di cui al D.M. 12 settembre 1985, come definito dall'art. 1, terzo comma, del D.M. 25 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 27 novembre 1988, è la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone, avente peso molecolare = 236,27, punto d'ebollizione maggiore di 300(gradi)C e punto di fusione
108 - 111(gradi)C
- Il colorante "verde alizarina G base" di cui al D.M. 7 agosto 1961 è la sostanza costituita chimicamente da:
1,4-bis [(4-metilfenil)-ammino] -9,10 antracendione corrispondente al prodotto definito da Color Index solvent green 3 oppure Color Index 61565, in soluzione xilolica tale che abbia una estinzione percentuale alla lunghezza d'onda di 607 nm di circa 126 e a 645 nm di circa 130.
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992.
- Per il riferimento all'art. 30, comma 4, del D.L. n. 331/1993 si vedano le note alle premesse.