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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 572

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1996)
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Testo in vigore dal:  3-1-1996 al: 2-3-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.
3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 gennaio 1996, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.
7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.
8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.
10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.