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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 564

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1996)
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Testo in vigore dal:  30-12-1995 al: 28-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.