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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 564

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 28-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  le
vigenti  disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa  della  legge  di
riordino  organico  del  personale  civile  e  militare della Difesa,
nonche' di modificare la recente disciplina normativa sulle  aliquote
di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare
a difficolta' applicative della stessa disciplina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e, ad interim,  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo  1  della
legge  27  dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente
prorogate sino al 31 dicembre 1996.