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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1995, n. 492

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1996)
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Testo in vigore dal:  22-11-1995 al: 20-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;
Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata aerea, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base di uno specifico piano di risanamento predisposto dal Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.
3. Previa intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, da sottoscrivere entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:
a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;
b) lire 90.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7705 e 8501 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, per lire 62.000 milioni e per lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e per lire 5.000 milioni sul medesimo capitolo 7705 per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.
5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
6. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera b), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.