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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 484

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1996)
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Testo in vigore dal:  18-11-1995 al: 17-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, nonché per completare l'impresa del vocabolario storico della lingua italiana e per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata, per il 1995, la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, per le finalità di cui al comma 1, apposite convenzioni con università ed enti di ricerca.