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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 484

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1996)
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Testo in vigore dal: 18-11-1995
al: 17-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  accelerare  il  restauro,  la  conservazione  e  la
valorizzazione di beni culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali,  di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi  di  restauro,
conservazione e valorizzazione  concernenti  i  beni  culturali,  ivi
compresi l'acquisto di beni connessi  all'accettazione  dell'eredita'
Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale  della  sede  del  museo
dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti  di  Firenze,  del
palazzo Barberini di Roma e degli altri musei  statali,  nonche'  per
completare l'impresa del vocabolario storico della lingua italiana  e
per  interventi  di  sistemazione  della  biblioteca  e  della  villa
Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, e' autorizzata, per il
1995, la spesa di lire 94,8 miliardi, da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere
derivante  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1995,   all'uopo   parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i   beni
culturali e ambientali. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali  puo'  stipulare,
per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  apposite  convenzioni  con
universita' ed enti di ricerca.