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DECRETO-LEGGE 3 agosto 1995, n. 324

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/8/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1995)
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Testo in vigore dal:  5-8-1995 al: 3-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti
nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
b) nel comma 5 le parole "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5 giugno 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995", "5 novembre 1995" e "5 dicembre 1995";
c) nel comma 6 le parole "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995" e le parole da "i medesimi soggetti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole "quattro mesi" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1995";
e) nel comma 11, le parole "Il versamento delle somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995";
f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".
2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.
4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 20 dicembre 1995 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Agli oneri, a carico dei comuni, conseguenti all'attuazione del presente comma, determinati in lire 40 miliardi, si fa fronte attraverso l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, dopo le parole "sono portate" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite massimo di lire 50 miliardi". Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.