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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  18-2-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 12-quinquies

((
1. Per le aziende che hanno subìto gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1 ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.
))