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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 121

Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/4/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1995)
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Testo in vigore dal:  22-4-1995 al: 21-6-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, fissandone l'entrata in vigore alla data del 30 aprile 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disciplina transitoria
1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:
"Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371- bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e l'articolo 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.
2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993 e alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.
5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.".