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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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Testo in vigore dal:  25-10-1989
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Art. 16

(Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti)


Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.
((Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni))
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L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.
((Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici))
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