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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 766

Regolamento recante norme per l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1995
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 17-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, relativa alla semplificazione
e  allo  snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni
ed altri  assegni,  nonche'  alla  riorganizzazione  delle  direzioni
provinciali  del  Tesoro ed alla istituzione della Direzione generale
dei servizi periferici del tesoro;
  Visto l'art. 2 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  890,  recante
integrazioni  e  modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428,
sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi
periferici del  Ministero  del  tesoro,  che  prevede,  tra  l'altro,
l'emanazione   di   un  regolamento  per  definire  le  modalita'  di
assunzione del  personale  necessario  alla  conduzione  tecnica  del
sistema  informativo  della Direzione generale dei servizi periferici
del tesoro;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Vista la legge 29 marzo 1983,  n.  93,  legge-quadro  sul  pubblico
impiego;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche' le
relative norme di esecuzione, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo
del  26  marzo  1987 concernente il comparto del personale dipendente
dai Ministeri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.
472, concernente il riordinamento ed il  potenziamento  della  Scuola
superiore  della  pubblica amministrazione ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica
20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, che individua i  profili  professionali  del  personale  dei
Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n.
312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986,  riguardante  lo  snellimento  delle  procedure dei concorsi di
ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14  novembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio  1991,  con  il  quale  sono  state
definite  le  dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali della Direzione generale dei servizi periferici
del tesoro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni
pubbliche,  a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nel settore;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Visto l'avviso  favorevole  all'ulteriore  corso  dello  schema  di
regolamento  espresso  con  telefax  in  data  29  dicembre  1992 del
Dipartimento della funzione pubblica;
  Visto il parere dell'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, espresso nell'adunanza del
23 giugno 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1993;
  Ritenuta la necessita' di acquisire un nuovo parere  del  Consiglio
di  Stato,  che  si  e'  espresso nell'adunanza generale del 31 marzo
1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Modalita' di assunzione
  1.  Il  Ministero  del  tesoro  -  Direzione  generale  dei servizi
periferici, fuori dei casi  previsti  dall'art.  16  della  legge  28
febbraio  1987, n. 56, e successive modificazioni, puo' procedere con
propri  bandi  di  concorso  all'assunzione  di  personale   per   la
conduzione  tecnica  del sistema informativo nei limiti dell'organico
previsto all'art. 2 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  890,  come
successivamente  modificato  dalle  dotazioni  organiche  relative ai
profili professionali dell'area informatica.
  2. Il  Ministero  del  tesoro  -  Direzione  generale  dei  servizi
periferici, per le qualifiche funzionali superiori alla settima, puo'
altresi'  procedere  all'assunzione di personale per il tramite della
Scuola superiore della  pubblica  amministrazione.  Le  materie  e  i
periodi  di  applicazione  previsti  per  i corsi di preparazione dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1977, n. 701, e successive
modificazioni,   saranno   stabilite,    sentita    l'amministrazione
interessata,   al   fine   di   dare  all'insegnamento  un  indirizzo
teorico-pratico per la conoscenza specifica delle  procedure  in  uso
nella  conduzione  tecnica  del  servizio informativo della Direzione
generale dei servizi periferici del tesoro.
  3. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, nel caso in  cui
per la specificita' del profilo richiesto non sia possibile attingere
dalle   liste   di   collocamento  personale  munito  della  prevista
specializzazione, la Direzione generale dei  servizi  periferici  del
tesoro  potra' avvalersi delle normali procedure concorsuali ed avra'
cura  di  organizzare,   per   i   vincitori,   appositi   corsi   di
specializzazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          890/1986:
             "Art. 2 (Sistema informativo dei servizi periferici  del
          Ministero  del tesoro). - 1. Tutte le attivita' concernenti
          l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici  centrali
          e   periferici  dipendenti  dalla  Direzione  generale  dei
          servizi periferici del tesoro sono disciplinate in  maniera
          da  consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in
          forma automatizzata.
             2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  conduzione
          tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale
          dei  servizi periferici del tesoro si avvale di un organico
          nel limite massimo di 300 unita' di personale,  utilizzando
          a   tal  fine  una  corrispondente  quota  della  dotazione
          organica come modificata dal primo comma dell'art. 6  della
          legge 7 agosto 1985, n. 428.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da
          emanare su proposta del Ministro  del  tesoro,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative nel
          settore, verranno definite, in conformita' ai  principi  di
          cui  alla  legge  29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo
          svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni
          esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di
          aggiornamento tecnico-professionale,  l'orario  di  lavoro,
          nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale
          in  servizio presso il sistema informativo dipendente dalla
          Direzione generale dei servizi periferici del  tesoro  alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, norme che
          dovranno tener  conto  dei  requisiti  di  professionalita'
          richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.
             4.  Per  assicurare lo sviluppo del sistema informativo,
          la Direzione generale dei  servizi  periferici  del  tesoro
          puo'  affidare  incarichi  di  consulenza  ad  esperti  o a
          societa' specializzate nel settore dell'informatica.
             5.  Nei  confronti  del  personale  di  cui  al presente
          articolo non trovano  applicazione  le  disposizioni  degli
          articoli  56,  58  e  199  del decreto del Presidente della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             6.   Si   procedera'   inoltre  all'inquadramento  nelle
          qualifiche   funzionali   corrispondenti   alle   soppresse
          qualifiche di segretario principale e coadiutore principale
          degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti
          dagli  articoli  21  e  27 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
             -   La   legge    n.    56/1987,    concernente    norme
          sull'organizzazione   del  mercato  del  lavoro,  e'  stata
          modificata   dal   D.L.   n.   86/1988,   convertito    con
          modificazioni  nella legge n. 160/1988 riguardante norme in
          materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato
          del lavoro nonche' il potenziamento del sistema informativo
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             - Il D.P.R. n. 701/1977 (Regolamento di  esecuzione  del
          D.P.R.  n.    472/1972)  e' stato modificato con D.P.C.M. 9
          gennaio 1985 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          224  del  23  settembre  1985)  recante  nuovo  regolamento
          concernente  le  modalita'  di  ammissione  ai   corsi   di
          preparazione,  con  concessione  di borse di studio, per il
          reclutamento  di  impiegati  alle   qualifiche   funzionali
          settima   ed  ottava  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          nonche' modalita' di organizzazione e  di  svolgimento  dei
          corsi   medesimi:  quest'ultimo  e'  stato  modificato  dal
          D.P.C.M.  8 aprile 1987, n. 227 il cui testo aggiornato  e'
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21
          luglio 1987.
             - Il D.Lgs. n. 29/1993 (concernente la razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  Amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
          stato modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e  dal
          D.Lgs.   23  dicembre  1993,  n.  546,  recanti,  entrambi,
          disposizioni correttive del predetto D.Lgs. n. 29/1993.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L.
          21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).    -  1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  ed  i  requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultanti  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2. I lavoratori di cui al  comma  1  hanno  facolta'  di
          iscriversi  nella  lista  di  collocamento  di  una seconda
          circoscrizione,  anche   di   altra   regione,   mantenendo
          l'iscrizione  presso la prima. L'anzianita' maturata presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3. Gli avviamenti vengono effettuati  sulla  base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e per gli enti la cui  attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  ed  i  criteri  delle selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8. Sono escluse dalla disciplina del  presente  articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate ed i corpi civili
          militarmente ordinati".
             Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in
          materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e   di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello  Stato,  n.d.r.) e dell'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzione
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             La disciplina concernente l'avviamento  e  la  selezione
          dei  lavoratori  prevista  dall'art.  16  di detta legge n.
          56/1987, e' stata attuata con D.P.C.M. 18  settembre  1987,
          n.  392  e  27 dicembre 1988 (in Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  890/1986  si
          veda in nota alle premesse.