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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980
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Art. 27

(Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera
ausiliaria e di operai)


La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo: gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.
((9a))
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AGGIORNAMENTO (9a)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4) che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".