stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1987, n. 227

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, recante: "Nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonchè le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi".

nascondi
Testo in vigore dal:  26-6-1987

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul "Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985 e concernente il nuovo regolamento sulle modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 e concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;
Considerata l'opportunità di modificare il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, anche per adeguarne talune disposizioni a quelle recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986, registro n. 8, foglio n. 326, con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state, tra l'altro, delegate le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Decreta:

Al

sistema del corso-concorso di ammissione agli impieghi civili dello Stato previsto dall'art. 7, settimo e ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e richiamato dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, con le seguenti modificazioni.

Art. 1


I punti 4) e 5) del secondo comma dell'art. 3 (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi) sono così sostituiti:
"4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio;
5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta".
Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente terzo comma:
"Rimangono ferme le norme vigenti anche relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".
NOTE

Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 concerne "Legge-quadro sul pubblico impiego".
- La legge n. 312/1980 concerne "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il testo dell'art. 7, settimo e ottavo comma, di detta legge è il seguente:
"Le norme di cui all'art. 1, 1) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e all'ottava qualifica funzionale.
Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea".

Note all'introduzione del dispositivo:
- Per il testo dei commi settimo e ottavo dell'art. 7 della legge n. 312/1980 si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1 dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 prevede che:
"Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato è attuato mediante corso di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 9 gennaio 1985, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 3 (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi). - I bandi relativi ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono emessi, previa approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa, con decreto del Ministro per la funzione pubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
A tale scopo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera, i punti seguenti:
1) numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui sa riferisce il concorso stesso che saranno conferiti, a conclusione del corso, presso ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni dello Stato; le amministrazioni possono essere a tale scopo raggruppate per attività omogenee;
2) numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità che possono essere ammessi al corso; tale numero è pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile sino al venti per cento;
3) requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso, in connessione con la qualifica funzionale o eventualmente al profilo professionale relativi al concorso stesso;
4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio;
5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniero tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta;
6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicità.
Rimangono fermo le norme vigenti che relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".