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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
267; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Funzioni e compiti 
  1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.), oltre alle funzioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
267: 
    a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini  della  tutela
della salute pubblica; 
    b) esercita attivita'  di  consulenza  in  campo  ambientale  per
quanto attiene la tutela della salute pubblica; 
    c)  provvede  all'accertamento   della   composizione   e   della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo; 
    d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi,
controlli di Stato e controlli analitici; 
    e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria 
    in relazione all'assetto territoriale,  aria,  acque,  luoghi  di
    lavoro; 
f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo 
igienico-sanitario, provvedendo  in  particolare:  alla  elaborazione
delle  norme  tecniche  concernenti  farmaci,   alimenti,   prodotti,
attivita' ed opere del settore; alla conservazione,  distribuzione  e
preparazione  degli  standards  biologici;  alla  classificazione  ed
all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui e' vietato  l'uso
nella   pratica    sportiva;    inoltre    alla    elaborazione    ed
all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati  chimici
in agricoltura; 
    g) esercita vigilanza,  limitatamente  all'attivita'  di  sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici; 
    h) produce, su richiesta del  Ministro  della  sanita',  sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; 
    i) stipula accordi di collaborazione con  amministrazioni,  enti,
associazioni  ed  altre  persone  giuridiche  pubbliche   o   private
nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per
lo  svolgimento  di  ricerche  particolari   attinenti   ai   compiti
istituzionali; 
    l)  promuove  convegni  e  dibattiti  scientifici   a   carattere
nazionale ed internazionale  sui  temi  riguardanti  i  suoi  compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a  convegni  e  dibattiti
nazionali ed internazionali riguardanti  gli  stessi  compiti;  rende
noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati  delle  ricerche
effettuate,  i  metodi  di  analisi  elaborati  ed  in  generale   la
documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse  della
sanita' pubblica; 
    m) collabora con il Ministro  della  sanita'  all'elaborazione  e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; 
    n) appronta ed  aggiorna  periodicamente  l'inventario  nazionale
delle sostanze chimiche e preparati corredati  dalle  caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per  la  valutazione  del
rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente. 
((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art.  8,  comma
1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli
articoli 2 e 3. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data  di
entrata in vigore  dello  statuto  e  dei  regolamenti  di  cui  agli
articoli  2  e  3,  rimangono  in  vigore  le   attuali   norme   sul
funzionamento  e  sull'organizzazione  dell'Istituto   superiore   di
sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del
presente decreto legislativo".