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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
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Testo in vigore dal:  3-2-1995 al: 6-8-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e compiti
1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:
a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;
b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;
f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo
igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;
m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 267/1993 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.
Il regolamento altresì disciplina:
a) i compiti dell'Istituto, coordinando, quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;
b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;
c) le modalità di conferimento di borse di studio;
d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;
e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;
f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;
h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;
i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.




Note all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 267:
"Art. 1 (Natura e finalità). - 1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministero della sanità. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
2. L'Istituto:
a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;
b) partecipa anche con propri decreti operativi e contributi finanziari a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituti nazionali;
c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica;
d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;
e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;
f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica;
g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra salute ed ambiente;
h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;
i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli organi ed enti di promozione e tutela della salute.
3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.