stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993
nascondi
Testo in vigore dal:  18-8-1993

Art. 2

Criteri di organizzazione
1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.
Il regolamento altresì disciplina:
a) i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;
b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;
c) le modalità di conferimento di borse di studio;
d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;
e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;
f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;
h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;
i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.
3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.
Nota all'art. 2, trascrivere testo riportato entro parantesi graffa a pag. 16:
- Si trascrive l'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25 agosto 1973:
"Art. 1. (Natura e fuzioni). - L'Istituto superiore di sanità dipendente dal Ministro per la sanità ed è organo-tencico scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.
L'Istituto:
a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psicofisica dei cittadini;
b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico dei progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;
c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico- sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;
d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concerneti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zoprofilattici;
f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;
h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica o raccolta nell'interesse della santià pubblica;
i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della progammazione sanitaria e scientifica;
l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo".