stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. 720

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-12-1994 al: 26-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini di cui all'articolo 10, commi 10 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al 31 marzo 1995 ed il secondo al 31 dicembre 1995.
2. L'affidamento alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, sulla base di un programma di interventi presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in correlazione al piano degli investimenti presentato.
3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al 31 marzo 1995 e comunque fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994.
4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione della legge 5 maggio 1976, n. 324, come incrementati ai sensi del comma 3, sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE, mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. La concessione relativa alla gestione di servizi in area aeroportuale è subordinata alla positiva valutazione ministeriale circa il rispetto del disposto di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e con riguardo all'applicazione, da parte del concessionario, del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, ricorrendone i presupposti, di contrattazione nazionale specifica per i servizi accessori.
6. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.
7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi speciali relative alla gestione di aeroporti e/o sistemi aeroportuali che obbligano lo Stato, l'IRI, gli enti locali o altri soggetti a detenere in tutto o in parte la partecipazione delle società di gestione aeroportuale. Sono altresì abrogate le disposizioni che impongono alle società predette obblighi in ordine alla destinazione degli utili. Per le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici si applicano le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
8. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
9. Nelle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota azionaria complessivamente detenuta dagli enti pubblici partecipanti deve essere minoritaria, con le modalità previste dal regolamento di cui alla norma anzidetta, ed in ogni caso non deve consentire o determinare il controllo delle società stesse. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatta salva la partecipazione pubblica nella società SEA di Milano.
10. La disposizione di cui al comma 9, primo periodo, non trova applicazione per gli aeroporti di rilevante interesse sociale che saranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.