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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. 720

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1995)
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
al: 26-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10,  comma  13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
modifiche   alle   disposizioni   vigenti   in  materia  di  gestioni
aeroportuali,  indispensabili per l'adozione del regolamento previsto
dall'articolo  10,  comma  13, della citata legge n. 537 del 1993, in
materia  di  costituzione di societa' di capitali per la gestione dei
servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere  in  ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda
autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  delle  finanze,  dei  lavori  pubblici,  del  tesoro  e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I termini di cui all'articolo 10, commi 10 e 13, della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al
31 marzo 1995 ed il secondo al 31 dicembre 1995.
  2.  L'affidamento  alle  societa' di cui all'articolo 10, comma 13,
della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e' effettuato con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro  e  il Ministro delle finanze, sulla base di un
programma  di  interventi  presentato  dalla  societa'  di  gestione,
corredato  dal  relativo piano economico finanziario. La durata della
concessione  puo' superare i limiti temporali di cui all'articolo 694
del   codice  della  navigazione,  in  correlazione  al  piano  degli
investimenti presentato.
  3.  Dal  1  gennaio 1995 e fino al 31 marzo 1995 e comunque fino al
perfezionamento  degli  adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10,
della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui
alla  legge  5  maggio  1976,  n. 324, sono aumentati del 5 per cento
rispetto all'importo applicato per l'anno 1994.
  4.  Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di cui
all'articolo  10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli
introiti   realizzati   negli   aeroporti   gestiti  dallo  Stato  in
applicazione  della legge 5 maggio 1976, n. 324, come incrementati ai
sensi del comma 3, sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli
aeroporti,  nonche'  per  il  finanziamento dei programmi di sviluppo
delle  infrastrutture  e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE,
mediante  riassegnazione,  con  decreti del Ministro del tesoro, agli
appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.
  5.  La  concessione  relativa  alla  gestione  di  servizi  in area
aeroportuale  e'  subordinata  alla positiva valutazione ministeriale
circa  il  rispetto  del  disposto  di cui all'articolo 10, comma 12,
della   legge   24   dicembre   1993,   n.   537,   e   con  riguardo
all'applicazione,   da   parte   del  concessionario,  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro aeroportuale ovvero, ricorrendone i
presupposti,  di  contrattazione  nazionale  specifica  per i servizi
accessori.
  6.  I  canoni  per le concessioni alle societa' costituite ai sensi
dell'articolo  10,  comma  13,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono   determinati  periodicamente  dal  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in  considerazione,  al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso
alla  concessionaria,  nonche'  al  traffico passeggeri e merci ed al
volume  d'affari derivante dall'esercizio dell'attivita'. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.
  7.  Sono  abrogate  le  disposizioni contenute nelle leggi speciali
relative  alla  gestione  di  aeroporti  e/o sistemi aeroportuali che
obbligano  lo  Stato,  l'IRI,  gli  enti  locali  o  altri soggetti a
detenere  in  tutto  o  in  parte la partecipazione delle societa' di
gestione  aeroportuale.  Sono  altresi'  abrogate le disposizioni che
impongono alle societa' predette obblighi in ordine alla destinazione
degli  utili. Per le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello
Stato  e  degli  enti  pubblici  si  applicano  le  norme  di  cui al
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  8. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato,
il  Ministero  dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione  civile,  provvede  con  le proprie strutture tecniche
all'approvazione  dei  progetti.  I  piani  di sviluppo aeroportuale,
approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale  dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori
pubblici,  ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  comprendono  la  verifica di
compatibilita'  urbanistica  e  comportano  dichiarazione di pubblica
utilita',  nonche'  di indifferibilita' e di urgenza, e variante agli
strumenti   urbanistici  esistenti.  L'approvazione  di  detti  piani
comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita'
urbanistica delle singole opere in essi contenute.
  9.  Nelle societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, la quota azionaria complessivamente detenuta
dagli  enti  pubblici  partecipanti  deve  essere minoritaria, con le
modalita' previste dal regolamento di cui alla norma anzidetta, ed in
ogni  caso  non  deve  consentire  o  determinare  il controllo delle
societa'  stesse.  Per tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  fatta  salva  la
partecipazione pubblica nella societa' SEA di Milano.
  10.  La  disposizione  di  cui al comma 9, primo periodo, non trova
applicazione  per  gli  aeroporti  di rilevante interesse sociale che
saranno  individuati  con  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.